Il codice di procedura penale prevede che il mandato deve essere sempre autorizzato da un magistrato. Allo stesso tempo, il legislatore ha previsto anche casi in cui le Forze dell’ordine possano entrare in casa senza il provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Trovarsi le Forze dell’Ordine a casa non è un’esperienza piacevole, in nessun caso. Molte domande ci si domanda con quali criteri e per quali motivi carabinieri, polizia e guardia di finanza possono entrare nell’abitazione per effettuare controlli o cercare prove. In effetti, la perquisizione domiciliare consiste proprio nel fatto che si gioca di sorpresa e senza preavviso. La prima circostanza da conoscere è che la perquisizione può avvenire solamente all’interno di una indagine penale già iniziata e in precedenza autorizzata da un mandato di un magistrato. Ma ci sono eccezioni.
Si tratta di un provvedimento che consiste in un’autorizzazione del pubblico ministero, titolare delle indagini, o dal giudice, competente per decidere sugli atti limitanti o pervasivi della libertà personale: agli uomini della polizia giudiziaria è consentito di entrare in casa. Non c’è distinzione di fase, è possibile perquisire sia nella fase delle indagini preliminari che in fase di dibattimentale, ovvero quando il processo è già stato avanzato. Il mandato deve contenere i fatti contestati alla persona sottoposta al controllo, il presunto reato contestato e i motivi che inducono a pensare che in quella abitazione si stia commettendo un illecito penale. Può capitare che questi presupposti manchino: in questo caso il mandato è da ritenersi nullo, e quindi non convalidabile dal giudice.
Come anticipato, in alcune circostanze del tutto eccezionali è consentito alle Forze dell’ordine procedere senza il mandato del pm o del giudice. I casi che il legislatore ha previsto sono, ad esempio, quando si stia cercando armi, munizioni, o materiale esplodente. Ma anche quando la ricerca è volta alle sostanze stupefacenti. E ancora: il mandato non è necessario quando ci sia un caso di flagranza di reato (il reato è stato commesso nell’immediatezza) o di evasione dal carcere o dalla detenzione domiciliare.
In ogni caso, quando la perquisizione è eseguita senza mandato, un giudice deve convalidare e autorizzarla. Le forze dell’ordine inviano il verbale al pubblico ministero, il quale ha 48 ore per emettere il decreto di convalida: quest’ultimo, successivamente, sarà fornito al soggetto a cui è stata effettuata una perquisizione.
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