Cosa c’è da sapere sui nuovi termini di pagamento per le cartelle esattoriali. Ecco perché è meglio fare attenzione e non sottovalutare la nuova disposizione normativa.
Con la fine di marzo è il momento di ritornare ai vecchi termini per il pagamento delle cartelle esattoriali. Dal primo aprile 2022 infatti ritorna il termine di 60 giorni dal momento in cui la notifica è stata notificata, evento che segna la conoscibilità dell’atto. Nel 2021, attraverso il decreto fiscale, la legislazione sulle cartelle esattoriali hanno ricevuto un cambio di rotta quantomeno temporaneo. Il decreto legge si riferiva alle cartelle fatte arrivare in mano del contribuente per il periodo tra 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021 e poi dalla Legge di bilancio 2022, per quelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.
Come anticipato, il c.d. decreto fiscale (decreto 146/2021) ha cambiato il termine di pagamento delle cartelle esattoriali da 60 giorni dalla notifica della cartella (ex art.25 del DPR 602/73), portandolo a 180 giorni. La modifica ha interessato le cartelle esattoriali notificate tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021. L’anticipazione del termine non implica l’applicazione di interessi di mora. Inoltre prima del decorso dei 180 giorni, l’Agente della riscossione non potrà dare iniziare le attività di riscossione del debito già individuato. Superati i 180gg dalla notifica: inizieranno a maturare anche gli interessi di mora, dovuti a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento; ovviamente, a norma del Dpr 602 del 73, potrà realizzarsi l’esecuzione forzata, la misura che consente di rifarsi sul patrimonio del debitore.
Seguendo la riforma approvato con il decreto fiscale, per le cartelle esattoriali arrivate dal 1° aprile in poi, si ritorna ai 60 giorni dettati dai vecchi termini di pagamento. Dunque, trascorsi 60 giorni dalla notifica si applicheranno gli interessa e si potrà applicare l’esecuzione forzata. Non cambiano i termini per proporre ricorso avverso la cartella. Per gli atti ricevuti dal debitore nel periodo superiore, l’ordinario termine di 60 giorni riportato nella cartella di pagamento è da considerarsi esteso a 180 giorni. L’indicazione è stata ribadita dall’Agenzia delle entrate con un avviso che ha chiarito il possibile vulnus.
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