Il mondo delle Partite Iva rischia di avere segreti normativi che possono provocare salassi inaspettati: come evitarli.
Come tutti sanno, esistono due regimi per le Partita Iva: ordinario e forfettario, dove per quest’ultimo non è prevista l’applicazione della ritenuta Irpef al 20 per cento. La ragione è molto semplice: chi lavora con forfettario non è soggetto all’Irpef ma ad una imposta che la sostituisce e ha un’aliquota del 15 per cento (ma alcuni pagano anche il 5 per cento). Le partite Iva sono le categorie di lavoratori che di più ha subito la crisi da Covid, in quanto non potendo contare su un entrate fisse hanno dovuto tirare la cinghia e fare di tutto per non chiudere. Per alcuni non è stato possibile fare da soli, molti hanno chiuso altri hanno fatto richiesta i bonus che lo Stato ha messo a disposizione. Ora ci sono delle novità.
Ciò che deve essere tassato è stabilito in modo forfettario attraverso l’applicazione di ricavi e compensi incassati tramite un coefficiente di redditività che cambia in base al Codice Ateco che ogni Partita Iva dispone. Un’altra caratteristica delle Partiva Iva forfettarie è che non scaricano i costi attinenti all’esercizio della professione, a meno che non si tratti di contributi previdenziali ed assistenziali di natura obbligatoria. Alcune spese sono deducibili solo per l’Irpef, come ad esempio gli oneri di natura personale e familiare come gli interessi del mutuo o dell’università.
Non c’è ritenuta d’acconto per i forfettari, mentre invece per chi è ordinario si applica direttamente in fattura e può essere fatto pagare dai committenti. E’ come se quest’ultimo facesse da sostituto di imposta per chi detiene la Partita Iva emittente fattura. Dopo di essa, per il professionista basterà semplicemente pagare la somma dell’Irpef di cui è debitore allo Stato. Il problema è per chi lavora con il regime forfettario, che dovrà versare l’imposta nella dichiarazione dei redditi. E la cifra potrebbe essere alta. Ma su questo è intervenuta una nota dell’Agenzia delle Entrate che nel 2019 ha sottolineato che il forfettario può applicare la ritenuta d’acconto già nella fattura, senza rincorre in sanzioni o manifestazioni di adesione al regime ordinario.
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