Ci sono dei casi in cui la notifica delle cartelle esattoriali non è valida. Ma bisogna conoscere bene quali sono le norme che disciplinano il tema.
Si è ormai rafforzato l’indirizzo della giurisprudenza per cui può considerarsi nulla la notifica della cartella esattoriale inviata da Pec non ufficiale.
Dunque, coloro che sulla propria email si trovano una richiesta di pagamento da parte di Agenzia Entrate o Agenzia Entrate Riscossione da un indirizzo non presente nei registri pubblici (il Reginde, tanto per citarne uno) può tranquillamente evitare di preoccuparsi. Se infatti dovesse seguire un atto pignoramento, un fermo amministrativo o un’ipoteca tale atto sarebbe da illegittimo per difetto di notifica del cosiddetto ‘atto presupposto’.
La nullità della notifica della cartelle esattoriale inviata da una Pec non ufficiale è un qualcosa che trova la sua ratio dal contesto in cui attualmente ci troviamo. C’è diffidenza ad aprire un’email proveniente da un indirizzo sconosciuto, ancor più se questa contiene allegati o link. Il rischio di cadere nelle conseguenza dei virus spingerebbe chiunque, nel dubbio, ad astenersi da qualsiasi interazione con il messaggio. E visto che le truffe online oggi avvengono anche tramite Pec, è naturale che si debba controllare da chi arrivi questa comunicazione dato che molti criminali informatici, nel tentativo di trarre in inganno chi riceve la comunicazione, utilizzano indirizzi – anche certificati – che riportano gli estremi di pubbliche amministrazioni (come la stessa Agenzia delle Entrate).
La conferma di questa teoria è possibile rintracciarla nella Commissione Tributaria Provinciale di Roma. La CTP si è espressa sul tema e ha specificato che in tema di riscossione delle imposte, laddove la cartella di pagamento provenga da un indirizzo Pec differente da quello contenuto nel pubblico registro IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), la notifica non può considerarsi valida. Questo vizio non può sanarsi nemmeno dall’avvenuta impugnazione della cartella stessa. Il principio è stato confermato anche dalla Commissione Tributaria di Reggio Calabria: anche secondo i magistrati calabresi, la notifica della cartella esattoriale è nulla se l’Ente della Riscossione non utilizza la Pec attribuita all’Agenzia delle Entrate Riscossione, presente nell’elenco ufficiale “IPA” (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). Sono banditi dunque sistemi non legiferati ed irrituali.
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