Attenzione alle novità sulla NASPI: l’INPS chiarisce tutti i vari dubbi degli utenti e come si può chiedere una seconda volta.
La Naspi è la nuova assicurazione sociale per l’impiego ed è il trattamento di disoccupazione stabilito dal governo Renzi. Questo aiuto spetta ai lavoratori che siano senza un’occupazione non per propria volontà. Ogni tipo di licenziamento incluso quello disciplinare per giustificato motivo o per giusta causa e la scadenza del contratto a termine danno diritto alla Naspi.
Le dimissioni per giusta causa sono quelle più problematiche perché rientrano in questo diritto solo il comportamento ingiurioso e il trasferimento della sede non giustificato. Anche mobbing, demansionamento, molestie o mancato pagamento della retribuzione rientrano in questi casi. Per avere diritto servono almeno 13 settimane di contribuzione versate nell’arco dei quattro anni precedenti e 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti.
La Naspi non si potrà avere per più di 24 mesi ed è erogata per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione versate nei quattro anni precedenti. L’assegno equivale al 75% della retribuzione imponibile contributiva degli ultimi quattro anni moltiplicata per un coefficiente di 4,33. I calcoli sono complessi e bisogna farsi aiutare dal CAF per verificare che la cifra percepita sia corretta.
È soggetta alla rivalutazione simile a quella delle pensioni. Il diritto alla Naspi scatta dall’ottavo giorno dopo il licenziamento ed entro questo termine bisogna fare domanda. La domanda può essere presentata anche entro 68 giorni ma in questo caso il diritto all’assegno scatta soltanto dal giorno di presentazione.
La richiesta può essere presentata direttamente al sito dell’Inps, al numero telefonico apposito oppure attraverso CAF e patronato. Il primo giorno di percepimento sarà l’ottavo giorno dopo la disoccupazione oppure il giorno della richiesta. In alcuni casi se si percepisce la Naspi va restituito il bonus di 80 euro ma questo varia caso per caso. Quando termina la Naspi è possibile ottenere una seconda indennità solo dopo un successivo periodo di lavoro ma devono essere trascorsi 365 giorni dalla prima prestazione.
Vediamo i casi particolari nei quali si accede al trattamento dopo le dimissioni (e non licenziamento): durante il periodo tutelato di maternità; dimissioni per giusta causa; risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro; dimissioni a seguito del rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento che implichi spostamento oltre 50 km dalla residenza. Il Messaggio INPS n. 369 datato 26 gennaio 2018 ha confermato questo.
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