Anche senza avere i numeri in assemblea si può mandare via l’amministratore con questa procedura. Il singolo condomino può farlo.
Nella vita del condominio spesso ci sono litigi e malumori. I lavori non vengono realizzati nei modi giusti e le cifre in tanti casi appaiono esagerate. Quasi mai i condomini sono d’accordo tra loro sulla gestione dell’amministratore e capita di volerlo mandare via. L’amministratore gestisce tutta la vita del condominio e deve mettere d’accordo soggetti che hanno interessi contrastanti.
Per le leggi del 2023 la revoca giudiziaria serve a mandare via l’amministratore di condominio e può essere richiesta quando insorgano negligenze o irregolarità. Devono essere tali da arrecare un danno economico rilevante al condominio. Un esempio è quello della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari o amministrativi. Anche la mancata esecuzione di opere deliberate dall’assemblea può giustificare la revoca.
Se l’amministrazione omette di convocare l’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale entro 180 giorni, abbiamo un nuovo caso che il giudice potrà ritenere valido per la revoca. L’amministratore di condominio può essere nominato solo dall’assemblea e dura in carica un anno. Può essere rinnovato più volte ma potrebbe anche non arrivare al termine del mandato. L’amministratore negligente o che mette in campo condotte fraudolente può essere mandato via prima della scadenza tramite la revoca.
Il modo più semplice per mandare via l’amministratore è che l’assemblea revochi il suo incarico. Se l’assemblea non raggiunge la maggioranza necessaria per la revoca dell’amministratore, qualsiasi condomino può rivolgersi al giudice per chiedere la revoca giudiziaria. Il giudice dovrà ritenere che negligenze e irregolarità siano abbastanza gravi da arrecare un pregiudizio rilevante ai condomini.
Alcuni casi utili per la revoca giudiziaria sono la mancata comunicazione ai condomini della revisione dei valori millesimali, la mancata apertura e utilizzazione del conto corrente condominiale; l’ostinato rifiuto di convocare l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore; la gestione irregolare o fraudolenta del patrimonio del condominio e la circolazione irregolare di danaro tra il conto condominiale e il conto corrente proprio o di alcuni condomini; omessa o incompleta comunicazione dei dati dei bilanci condominiali.
E’ competente il tribunale del luogo dove si trova il condominio. La procedura prevede la presentazione del ricorso accompagnato dalla documentazione che comprovi la condotta dell’amministratore. Il tribunale deciderà in camera di consiglio con decreto motivato e contro il provvedimento si potrà presentare reclamo entro 10 giorni dalla notifica.
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