L’amministratore di condominio deve essere sempre reperibile? Cosa prevede la Legge su questo delicato argomento.
Le liti condominiali sono ormai all’ordine del giorno. Capita molto spesso che queste diversità di vedute, chiamiamole così, spesso sfocino in vere e proprie battaglie legali in tribunale. L’Italia risulta essere tra i Paesi con il più alto numero di liti condominiali diventate cause in tribunali. Un numero sempre crescenti che ha finito per ingolfare ancora di più le aule dei vari fori competenti in giudizio.
Nei condomini ha un ruolo fondamentale l’amministratore. Nominato dall’assemblea, egli rappresenta il condominio ed è responsabile soltanto delle parti comuni. Egli non ha alcun potere né rappresentanza in merito alle parti private dell’edificio come i singoli appartamenti. La nomina dell’amministratore è obbligatoria quando i condòmini sono più di otto e può essere scelto tra i condomini stessi o può essere anche un professionista esterno. Un tema delicato per quanto riguarda l’amministratore di condominio è quello relativo alla sua reperibilità nel corso dell’intera giornata. Vediamo cosa dice la Legge su questo argomento.
L’amministratore di condominio non è un dipendente del condominio, bensì un libero professionista che esercita le sue attività in virtù del mandato conferitogli dall’assemblea. Egli può assentarsi comunicando al condominio il periodo nel quale non sarà presente, ma, rispetto ad altri professionisti, egli ha l’obbligo di garantire il normale svolgimento della vita condominiale. Per non venir meno ai propri doveri e alle proprie responsabilità, l’amministratore di condominio dovrà essere reperibile.
Chiaramente, ciò non comporta una reperibilità h24, ma dovrà fornire ai condòmini, tramite email o bacheca condominiale, un recapito telefonico al quale potranno rivolgersi in caso di urgenze. Inoltre, l’amministratore di condominio è tenuto anche a fornire ai condòmini un elenco dettagliato dei professionisti o delle ditte da contattare in caso di urgenza o di guasti improvvisi, indicando nome e numero di telefono dei soggetti incaricati. Anche questo elenco potrà essere affisso in bacheca, in modo che sia facilmente visibile a tutti.
Per comprendere al meglio la questione della reperibilità, è importante distinguere le attività di gestione ordinaria e le attività di gestione straordinaria. L’obbligo della reperibilità riguarda, pertanto, tutte quelle situazioni straordinarie ed urgenti che, chiaramente, necessitano di un intervento tempestivo da parte dell’amministratore. In questi casi l’amministratore, deve garantire la propria reperibilità e disponibilità anche in orari e giorni non lavorativi. Naturalmente, ciò non significa che l’Amministratore di condominio debba essere sempre reperibile, ma in casi di urgenza è necessario che lo sia.
Dal momento in cui viene nominato dall’assemblea dei condomini, l’amministratore ha alcuni obblighi tra i quali:
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