Non tutti sanno che per molti ora bastano 15 anni di contributi per la pensione di vecchiaia. Ecco la novità che
La questione delle pensioni è da sempre una tematica di grande rilevanza nel nostro Paese, suscitando emozioni e preoccupazioni in molti cittadini.
Negli ultimi anni, la tensione è aumentata ulteriormente a causa del timore di modifiche alla riforma delle pensioni. Tuttavia, ciò che molti non sanno è che esiste una possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia anche con soli 15 anni di contributi. Nel resto dell’articolo esploreremo in dettaglio questa opzione e spiegheremo cosa comporta.
Sono numerosi i lavoratori che, dopo anni di impegno e sacrifici, desiderano concludere il loro percorso lavorativo e godersi serenamente il meritato riposo. Tuttavia, non tutti sono consapevoli del fatto che è possibile accedere alla pensione di vecchiaia anche con soli 15 anni di contributi. Questa opzione rappresenta un’opportunità concreta per coloro che desiderano anticipare il momento del pensionamento e iniziare una nuova fase della propria vita. Nel resto dell’articolo approfondiremo come funziona questa possibilità e quali sono i requisiti necessari per potervi accedere.
Sono in molti i cittadini che si chiedono quante siano le possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contributi. In particolare, chi ha effettuato dei versamenti volontari con decorrenza dal 1° febbraio 1991 potrebbe avere delle valide ragioni per poter avere questa possibilità previdenziale. Di solito, infatti, si pensa che i lavoratori dipendenti e i professionisti autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria AGO possano ottenere la tanto desiderata pensione di vecchiaia con meno anni di contributi. Tuttavia, ciò è possibile solo se si è ottenuta l’autorizzazione per i contributi volontari prima del 31 dicembre 1992.
Nello specifico, secondo quanto precisato dall’Inps all’interno della circolare 16/2013, l’aumento dei requisiti per la pensione di vecchiaia da 15 a 20 anni di contributi, non si applica ai lavoratori dipendenti e autonomi. Non riguarda, infatti, nemmeno quei lavoratori che risultano essere iscritti nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria (Ago), e chi è stato ammesso alla prosecuzione volontaria prima del 31 dicembre 1992. Inoltre, la circolare Inps specifica che per poter ottenere la deroga è serve l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Questa deve essere stata concessa non dopo il 26 dicembre 1992.
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