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Multe: puoi non pagarle grazie al Giudice di Pace, non serve l’avvocato e ti conviene

Sapevi che non sei costretto sempre a pagare le multe? Basta essere aiutato da un Giudice di Pace. Ecco come muoversi.

In caso di multe per violazione del codice della strada si può, oltre che a ricorrere al Prefetto, ricorrere anche al giudice di pace del luogo in cui è stata fatta la multa. Il ricorso, è da presentare entro 30 giorni dal giudice di pace o 60 giorni dal Prefetto dalla data della multa o dalla notifica, sempre che non sia stato pagato in misura ridotta nei tempi in cui è permesso.

Come non pagare una multa- Ilovetrading.it

Si può altresì ricorrere al giudice di pace anche dopo la risposta negativa del Prefetto, contando sempre i 30 giorni. È possibile inoltre contestare una cartella esattoriale per non aver pagato una multa nei termini ma solo se ci sono errori o vizi di notifica.

In che modo fare ricorso presso il Giudice di Pace

Per ricorrere al giudice di pace, dopo una multa stradale, ricorso che può fare sia il trasgressore, sia il proprietario dell’automobile o dal responsabile di una multa presa da un minore, occorre farlo in carta semplice, (scaricando la copia del modulo da internet) e presentarlo all’ufficio del giudice di pace del territorio o in alternativa, spedirlo con raccomandata, sempre nei tempi indicati, allegando la multa o la cartella esattoriale o l’ordinanza del Prefetto.

Eliminare una multa con il Giudice di Pace- Ilovetrading.it

Occorre inoltre aggiungere una copia di un documento di riconoscimento valido e ogni altro documento ritenuto importante. Per il  ricorso deve essere pagato un contributo unificato di importo che va da 43,98 a 237,00 euro e anche, se richiesto, una marca da 27,00 euro a seconda del valore della causa. È meglio che chi ricorre, mandi una copia dello stesso anche alla Polizia che ha fatto la contravvenzione in modo da interrompere ogni procedura al riguardo. Presso alcuni uffici del giudice di pace si può trovare un programma chiamato SIGP@InternetNazionale che permette a tutti di fare il ricorso online.

Con questo servizio si possono anche trovare informazioni sullo stato dei procedimenti in atto, davanti al GdP.  Una volta fatto il ricorso e la relativa nota di iscrizione a ruolo con codice a barre, occorre necessariamente inviarlo con raccomandata A/R o portarlo personalmente all’ufficio del giudice di pace.

Per fare ricorso al giudice di pace non è necessario la presenza di un avvocato ma, per questi casi, occorre la dichiarazione di residenza o l’elezione di un domicilio nel territorio di competenza del GdP.  Richiedendo il ricorso si apre una causa regolata dalle norme del Codice di Procedura civile.  Chi desidera far valere le proprie ragioni personalmente, deve comunque attenersi alle regole processuali in quanto a difendere colui che ha emesso il provvedimento, c’è sicuramente un professionista e ciò è da tenere conto per l’elaborazione a sostegno del ricorso multe e per l’eventualità si perda la causa.

Normalmente il Giudice di Pace esamina i documenti:

  • accoglie il ricorso se vi sono delle prove sufficienti relative alla responsabilità del ricorrente.
  • lo accoglie solo in parte modificando la cifra della sanzione.
  • non approva il ricorso se viene confermata la responsabilità del ricorrente. In questo caso il Giudice può porre a carico del ricorrente le spese del procedimento e gli onorari dell’avvocato della controparte. I ogni caso si ha la possibilità di fare appello in tribunale.

Non si può ricorrere per presentare ricorso contro il semplice preavviso di violazione ma si deve attendere la notifica del verbale vero e proprio. Oltretutto, se alla multa è stata applicata anche una sanzione accessoria, si deve contestare il verbale nel suo insieme.  Se invece gli obbligati in solido sono due e uno decide di pagare, l’altro può fare ricorso.

Marina Nardone

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