È possibile essere esentati dal pagamento dell’imposta di bollo? Ecco cosa prevedono le norme attuali ed in particolare cosa ha specificato di recente l’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha sciolto ogni dubbio in merito alla possibilità di ottenere l’esenzione totale del pagamento dell’imposta di bollo. Lo ha fatto con la risposta n. 328 del 15 maggio 2023 fornendo una specifica in merito ai dubbi sollevati da diversi acquirenti di auto che hanno sostenuto i costi di immatricolazione per la messa su strada del veicolo.
In particolare, ha esaminato le concessionarie di auto che per le pratiche di immatricolazione relative ai costi di messa su strada si è avvalgono di un’agenzia esterna.
I costi sono stati addebitati all’acquirente in fattura e a tal proposito l’istante (la società concessionaria) ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se fosse possibile usufruire dell’esenzione dall’imposta di bollo. Nella risposta viene spiegato che le fatture di vendita dei mezzi che includono i costi relativi alle pratiche di messa su strada svolte da un’agenzia, qualora rechino solo corrispettivi soggetti ad Iva, sono esentate da questa imposta.
Quando, dunque, scatta l’esenzione dall’imposta di bollo? L’Agenzia ha specificato che se in fattura di applica l’Iva oltre la soglia di legge nell’ambito dei costi di immatricolazione dell’auto per la messa su strada, allora non si dovrà effettuare il pagamento del bollo.
Dunque, per chiarire meglio, i costi di immatricolazione dei mezzi addebitati al compratore godono dell’esenzione del pagamento dell’imposta nel caso in cui riguardino operazioni assoggettate ad Iva.
Altrimenti, in caso cioè di operazioni esenti Iva, il bollo andrà versato ma soltanto nel caso in cui l’importo risulti essere superiore a 77,47 euro. Entrando nel merito della normativa, tutti gli atti, i documenti ed i registri esplicitamente indicati nell’articolo 1 Dpr n. 642/1972 sono assoggettati all’imposta di bollo del valore di due euro.
Questa imposta però non è dovuta, come specificato nell’articolo 13 della Tariffa allegata al Dpr, nel caso in cui la somma non superi l’importo di 77,47 euro. Nell’articolo 6 della Tabella B annessa al Dpr n. 642/1972 viene inoltre specificato che “l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto”.
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