Il 16 giugno, la data per il pagamento dell’acconto dell’imposta Comunale sugli immobili, si avvicina: scopriamo chi ha diritto all’esenzione IMU.
A breve scadrà il termine per versare l’acconto della prima rata dell’IMU 2023. La scadenza è stata fissata al 16 giugno e prevede il versamento solo di una quota, mentre il saldo dovrà essere pagato entro il 18 dicembre 2023.
Poiché il 16 giugno 2023 cade di sabato è opportuno anticipare il pagamento dell’IMU per l’anno in corso, in modo da essere in ordine con i pagamenti. Ad ogni modo, il ritardato pagamento non comporta l’applicazione di sanzioni, perché il cittadino ha la possibilità di versare l’importo in un’unica soluzione entro dicembre.
Sono interessati al pagamento del tributo solo i proprietari di immobili diversi dalle abitazioni principali. Di conseguenza, la prima esenzione IMU riguarda proprio i titolari di prima casa per i quali non è previsto il versamento dell’IMU. Tuttavia, ci sono anche altri casi che esulano dal pagamento dell’imposta.
Esenzione IMU: tutti i casi previsti dalla legge
L’imposta Municipale Propria è un tributo istituito dal governo Monti, con la manovra Salva Italia, nel 2011. Il versamento avviene su base comunale in merito al possesso di beni immobiliari. L’IMU è diventato per un anno, ovvero fino a gennaio 2013, obbligatoria anche sulla prima casa e sull’abitazione principale.
Sono tenuti a versare la tassa i proprietari di:
- fabbricati diversi dalle abitazioni principali;
- abitazioni principali signorili, ovvero accatastate nella categoria “di lusso”;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
Allo stesso tempo non devono versare l’imposta i proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale, che appartiene alle categorie catastali non di lusso. In tal caso, lo stesso trattamento è riservato anche alle pertinenze.
Non sono tenuti a pagare l’IMU i proprietari di:
- terreni agricoli posseduti o gestiti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
- terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell’elenco della circolare del Ministero delle Finanze numero 9 del 1993;
- i terreni ubicati nei comuni delle isole minori;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione.
Non è tenuto a versare l’IMU anche il proprietario di un terreno edificabile che è posseduto e condotto da un coltivatore diretto o IAP.
Ci sono anche altri casi in cui la disciplina prevede l’esenzione al pagamento dell’IMU, per determinate categorie catastali:
- immobili posseduti dallo Stato;
- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- fabbricati con destinazione a usi culturali;
- immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
- immobili di proprietà della Santa Sede;
- fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali.
In base a quanto stabilito dalla disciplina, i singoli comuni hanno la possibilità, tramite apposita delibera, di introdurre ulteriori esenzioni in favore di immobili dati in comodato gratuito al comune o ad un altro ente territoriale per l’esercizio dei compiti istituzionali o statutari.