Cosa succede alla moglie con invalidità che continua a lavorare dopo il divorzio? Ha ancora diritto all’assegno divorzile? Ecco cosa dice la legge.
L’assegno divorzile è una contribuzione obbligatoria da parte di uno dei due coniugi, a seguito di pronuncia di divorzio, da corrispondere periodicamente all’altro se questi non dispone di mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive.
Quindi, ogni volta che una moglie vuole ottenere dall’ex coniuge un assegno di questo tipo deve innanzitutto provare l’inadeguatezza dei propri mezzi economici e poi l’impossibilità di ricercare la propria autosufficienza. Cosa succede dunque nel caso di una moglie invalida ma che continua a lavorare?
Se una moglie è invalida e lavora (anche se non ha mai chiesto l’assegno di invalidità), dal punto di vista teorico, l’assegno dovrebbe non aver ragione di essere corrisposto. Questo perché la donna in questione, lavorando nonostante la sua invalidità, può mantenersi autonomamente.
C’è una fattispecie giuridica fissata dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza 20 aprile 2023, n. 10702. In tale occasione la Corte di Cassazione ha di fatto respinto il ricorso di una donna alla quale era stato negato l’assegno divorzile. E questo sul presupposto della mancata prova dell’inadeguatezza dei suoi redditi e in assenza degli altri profili (perequativi o compensativi) che legittimassero la richiesta di mantenimento.
Il primo grado aveva fissato un assegno divorzile corrispondente all’importo di mantenimento (quello fissato in separazione), ma la Corte d’appello ha revocato la decisione del primo grado. La donna in questione era invalida, in seguito a un’isterectomia. Ciononostante aveva continuato a svolgere la libera professione come psicoterapeuta, dichiarando di percepire una retribuzione mensile media di mille euro.
L’ex marito percepiva invece una retribuzione mensile di duemilacinquecento euro e doveva versare quattrocento euro al mese per il mantenimento della figlia nata dal precedente matrimonio.
Secondo la Corte non era però riconoscibile alcun assegno alla donna. Né sotto il profilo perequativo-compensativo, a causa della breve durata del matrimonio (dieci anni) e dato che né lui né lei avevano sacrificato il loro percorso professionale per favorire l’altro coniuge. E neppure sotto il profilo assistenziale.
La donna ha fatto presente di avere un’età avanzata (sessant’anni) e di non possedere alcun immobile di proprietà, inoltre ha dimostrato di aver investito grosse somme di denaro per la ristrutturazione della casa ora di proprietà dell’ex coniuge.
Ma per la corte, in assenza di limiti oggettivi (come un’esigenza assistenziale), una volta sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento.
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