La pensione di inabilità è una prestazione permanente ma il titolare potrebbe essere chiamato a visita di revisione e perdere il beneficio.
I soggetti invalidi al 100% e inabili al lavoro di età compresa tra i 18 e i 65 anni possono richiedere la pensione di inabilità, prevista dall’art. 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 188.
Si tratta di un beneficio economico versato dall’INPS per 13 mensilità e corrispondente, per il 2023, a 313,91 euro al mese, entro un limite di reddito di 17.920 euro.
La normativa stabilisce il carattere permanente della prestazione fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia, ma l’INPS ha la facoltà di sottoporre il titolare a revisione.
Con la revisione, l’Istituto di Previdenza verifica se i requisiti sanitari che avevano consentito l’erogazione del beneficio sussistono ancora e che il beneficiario sia ancora impossibilitato a svolgere qualsiasi lavoro perché affetto da infermità fisica o mentale.
Al termine della visita, la pensione di inabilità può essere:
La durata della pensione di inabilità, inoltre, dipende anche dalla presenza delle altre condizioni necessarie per il riconoscimento della prestazione, come l’interruzione dell’attività lavorativa.
Se, infatti, un soggetto viene dichiarato inabile al lavoro, qualora riprenda l’attività lavorativa, il beneficio economico sarà sospeso.
Gli altri requisiti che la normativa stabilisce per la concessione della pensione di inabilità sono i seguenti:
La visita di revisione si svolge in base alle indicazioni contenute nell’art. 9 della Legge n. 222/1984. L’iniziativa può partire:
Se le condizioni sono mutate oppure i requisiti sono venuti meno, è necessario documentarlo, tramite apposita certificazione medica.
Il titolare della pensione, dunque, deve sempre poter dimostrare la sua inabilità allo svolgimento dell’attività lavorativa, sottoponendosi periodicamente a visite mediche.
Nel caso di un miglioramento delle condizioni di salute, l’INPS interrompe l’erogazione della pensione di inabilità, che si trasforma in Assegno di Invalidità a partire dal mese successivo a quello in cui si è svolta la visita medica.
Se l’interessato rifiuta l’accertamento sanitario senza giustificato motivo, anche se l’inabilità permane, l’Istituto previdenziale potrebbe ugualmente sospendere il pagamento della prestazione, per tutto il periodo in cui non è possibile effettuare la verifica.
La pensione di inabilità, infine, è sospesa se il titolare riprende l’attività lavorativa.
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