La pensione produce effetti sull’assegno di mantenimento. Come influisce sulla prestazione e in che modo viene calcolata?
In seguito a separazione o divorzio, l’ex coniuge ha diritto all’assegno di mantenimento o all’assegno divorzile. Destinatario della prestazione è il partner economicamente più svantaggiato, che non riesce a trovare un lavoro a causa della sua età o di problemi di salute oppure perché viene considerato fuori dal mercato di lavoro o non ha le opportune competenze ed esperienze.
Se ricorrono tali presupposti e l’ex coniuge non è colpevole dello scioglimento del vincolo, avrà diritto al mantenimento.
Se il coniuge separato ed economicamente più debole è pensionato, tuttavia, potrebbero sorgere dei dubbi circa il suo diritto all’erogazione del sussidio divorzile. È, infatti, necessario che non percepisca altri redditi diversi dal quelli da lavoro, come, per esempio, la pensione.
È innegabile che il trattamento pensionistico produca delle conseguenze sull’assegno divorziale. Cosa succede in queste circostanze?
Il diritto all’assegno di mantenimento si perde solo se la pensione, da sola, è sufficiente a sopperire a tutte le spese e le necessità dell’ex coniuge. La perdita del beneficio, dunque, non è automatica, ma va valutata concretamente dal giudice, in sede di separazione o divorzio, oppure successivamente, su richiesta degli interessati.
Nell’accertare la situazione dell’ex coniuge, il giudice dovrà tenere conto di qualsiasi prestazione percepita dal richiedente e indagare sulle sue reali esigenze di vita. L’assegno di mantenimento, infatti, viene erogato solo per garantire al beneficiario l’autonomia economica.
Per questo motivo, la tipologia di pensione e il suo ammontare possono incidere sull’assegno spettante. Anche se la pensione, da sola, non dovesse garantire l’autosufficienza al percettore, potrebbe comunque determinare una riduzione del suo importo mensile.
L’ex coniuge non perde sempre il diritto all’assegno di mantenimento nel caso sia percettore anche di una prestazione pensionistica, ma solo se quest’ultima è in grado di assicurargli una degna esistenza.
Nella maggior parte dei casi, tuttavia, comporta un ricalcolo della cifra erogabile.
Per esempio, se l’ex coniuge percepisce la pensione di invalidità, bisognerà considerare che ci sono delle esigenze specifiche come l’acquisto di farmaci o terapie, da sottrarre all’assegno di mantenimento. Quest’ultimo, però, dovrà sempre essere adeguato alle necessità del beneficiario.
Allo stesso modo, la pensione di vecchiaia, in base al suo ammontare, potrebbe comportare soltanto una riduzione dell’assegno divorzile e non necessariamente la sua decadenza.
In ogni caso, prima di provvedere alla diminuzione dell’importo spettante, il giudice deve valutare la condizione complessiva dell’ex coniuge. Bisogna, infatti, sempre garantire un certa stabilità al percettore.
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