L’agevolazione fiscale sulla prima casa può essere sfruttata anche per la seconda… Ma solo in due casi particolari.
È davvero possibile ottenere per la seconda casa il beneficio sull’abitazione principale valevole per pagare meno sull’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali? La risposta è sì. Ma, come spesso capita, solo a determinate, stringenti condizioni.
![Agevolazioni acquisto seconda casa](https://www.ilovetrading.it/wp-content/uploads/2023/08/case-agevolazioni-20230807-ilovetrading.it_.jpg)
Il bonus prima casa costituisce un’importante agevolazione fiscale per chi deve acquistare un’immobile. Sulle abitazioni acquistate da un privato, il bonus dà diritto a uno sconto sull’imposta di registro che scende dal 9% al 2%. Inoltre, l’imposta ipotecaria e catastale sono calcolate nella misura fissa di 50 euro l’una.
Il bonus vale anche per le abitazioni acquistate da un’impresa, e si concretizza come sconto sull’IVA che passa dal 10% al 4%. L’imposta ipotecaria e catastale ammontano invece a 200 euro l’una. La normativa vigente afferma che gli sconti fiscali sono possibili solo per la prima casa e nel caso in cui coloro che acquistano l’immobile non siano già proprietari di una casa nello stesso Comune (per via dei due requisiti da rispettare e dichiarazioni da rendere nell’atto).
Ci sono solo due casi in cui è possibile acquistare una seconda abitazione senza bisogno di vendere la prima e usufruendo di nuovo delle agevolazioni fiscali previste dalla legge sulla “prima casa”.
Agevolazioni prima casa sulla seconda casa: ecco quando è possibile
Il primo caso si verifica quando l’abitazione precedentemente posseduta sia divenuta, in relazione alle esigenze del contribuente, non più idonea all’uso. Gli esempi sono facilmente deducibili. Un caso esemplare è quello di un immobile pericolante o inagibile a causa di un sisma o un’altra calamità naturale. Oppure divenuto troppo stretto per le mutate esigenze della famiglia. Quindi per l’arrivo dei figli.
![Agevolazioni seconda casa](https://www.ilovetrading.it/wp-content/uploads/2023/08/casa-seconda-ilovetrading.it-20230807.jpg)
Il secondo caso si verifica allorché la precedente abitazione sia stata acquistata prima del 1993 da una ditta costruttrice. Questa particolare fattispecie è stata illustrata qualche tempo fa dall’Agenzia delle Entrate. Entrambe queste ipotesi non risultano in modo espresso dalla legge, ma sono state desunte in via interpretativa. E a oggi risultano ancora pacifiche. Cioè non vengono contestate dalla legge né dal legislatore.
Riguardo alla prima fattispecie è interessante notare che potrebbe essere inidonea anche un’abitazione divenuta inaccessibile perché ubicata in un piano alto in un palazzo senza ascensore, se il proprietario è anziano o disabile. Lo stesso vale per una casa posizionata in un luogo insalubre per il mutamento delle condizioni di salute del proprietario o troppo distante dal suo luogo di studio o di lavoro.