Si può impugnare la cartella di pagamento che arriva tramite PEC? Scopriamo tutti i dettagli.
Sapete quali sono le problematiche che possono nascere con la notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento? Ricevere una cartella di pagamento notificata tramite la posta elettronica pone delle problematiche non solo sostanziali ma anche formali sul ricevimento dell’atto che è diverso dalla notifica fatta a mano da un soggetto abilitato o tramite raccomandata con l’avviso di ricevimento.
Prima di effettuare il pagamento è bene focalizzarsi sulla presenza di eventuali elementi rilevanti per presentare il ricorso specialmente per il vizio di notifica. Secondo quanto si legge nell’art.26 secondo comma del d.p.r 29.9.1973 n.602 “la notifica può essere eseguita con le modalità di cui al d.p.r 11.2.2005 n.68 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata.
Ossia per i soggetti differenti da quelli ivi risultanti all’indirizzo risultante da quello della richiesta. A decorrere dal 6.7.2023 è istituito l’indice nazionale dei domicili digitali per poter registrare il proprio domicilio digitale, al quale avviene la trasmissione dell’INI-PEC.
Cartella di pagamento e perfezionamento della notifica
La cartella di pagamento può essere presentata con diverse alternative procedurali, a mezzo ufficiale giudiziario, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC. Bisogna prestare attenzione anche al tempo delle notificazioni.
La regola generale è che la notificazione non si può fare prima delle ore 7 e dopo le ore 21. La notifica a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato invece si può eseguire senza limiti orari, l’atto si intende perfezionato per il notificante nel momento in cui è generata la ricevuta di consegna.
Se la ricevuta di avvenuta consegna è generata tra le 21 e le 7 del mattino del giorno dopo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7. Quindi se la cartella di pagamento è stata consegnata al gestore il 31.12.2021 ma è stata poi resa disponibile nella casella PEC del destinatario il giorno 2.1.2022, l’atto si intende notificato per il mittente il 31.12.2021, per il destinatario il 2.1.2022 per cui il termine per l’impugnazione decorre da tale data. A niente rileva la data in cui avviene la lettura del messaggio: la notifica si intende perfezionata quando poi il messaggio è presente nell’indirizzo.
La cartella di pagamento e le modalità della notifica via PEC avvengono nei seguenti modi: la notifica della cartella di pagamento si può effettuare tramite messaggio inviato a mezzo PEC come allegato, o viene inviata una copia per immagini su supporto informatico.
Per quanto riguarda la firma digitale invece secondo l’art.24 del d.lgs.7.3.2005, n.82 questa va riferita ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme dei documenti cui è apposta e associata. Tramite il certificato qualificato che deve essere valido, devono essere rilevati gli elementi identificativi del titolare di firma digitale e del certificatore. L’apposizione della firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi.