Alcuni soggetti appongono una croce al posto della firma, per sottoscrivere documenti. Per la legge l’operazione è valida solo in alcuni casi.
La firma è l’atto con il quale si trascrive il proprio nome e cognome, per conferire validità all’attività.
Non tutti, però, possono o sono in grado di firmare, magari perché sono analfabeti o perché sono affetti da particolari patologie. Essi appongono il segno grafico di una croce, una “X“, invece del nome e cognome scritti a mano.
Tale tipologia di sottoscrizione prende il nome di crocesegno.
Firmare con una semplice croce, tuttavia, comporta una serie di pericoli, soprattutto perché, a causa della sua indeterminatezza, non consente l’identificazione del firmatario.
Dal segno grafico, infatti, non è possibile risalire all’identità del soggetto. Per questo motivo, chiunque potrebbe soppiantarlo e mettere un crocesegno ad un documento a sua insaputa.
Per scongiurare tali situazioni, la legge prevede delle ipotesi tassative in cui è consentito firmare solo con una “X“. Il crocesegno, infatti, è valido solo a determinate condizioni e se il sottoscrittore rispetta specifici requisiti.
La normativa italiana descrive minuziosamente i casi in cui può essere conferita fondatezza al crocesegno. Per esempio, è ammesso per la firma di una cambiale agraria oppure se proviene da un soggetto non vedente (ed è accompagnato dalla firma di altri due testimoni).
La legge, dunque, non eguaglia il crocesegno alla sottoscrizione, perché prescrive la necessità di una serie di presupposti, in mancanza dei quali l’atto è nullo. L’operazione va sempre compiuta alla presenza di un pubblico ufficiale e di testimoni.
È l’ipotesi, ad esempio, del crocesegno messo davanti ad un notaio. La validità della “firma” è salva perché il notaio certifica, sotto la propria responsabilità, la precisa identità del sottoscrittore.
Se, quindi, una persona analfabeta intende fare testamento oppure donazione o concludere una compravendita, dovrà recarsi dal notaio e apporre la “X” alla presenza di due testimoni.
La Corte di Cassazione, inoltre, con le ordinanze n. 16948 del 12 agosto 2020 e n. 39719 del 13 dicembre 2021, ha precisato che bisogna apporre il crocesegno alla presenza di un pubblico ufficiale anche per conferire un mandato difensivo ad un avvocato.
In conclusione, il crocesegno è consentito solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge oppure quando l’identità del firmatario è confermata da un pubblico ufficiale o da testimoni. Diversamente, la firma va sempre autografa, cioè deve sempre riportare il nome e il cognome dell’interessato oppure devono esserci elementi che consentano di identificarli con sicurezza (per esempio, l’indicazione di un soprannome o uno pseudonimo).
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