Tutti i bambini e i ragazzi in età scolastica con disabilità hanno pieno diritto a seguire le lezioni con il supporto di un insegnante di sostegno.
Lo Stato, per evitare discriminazioni e favorire la piena inclusione, offre tutte le garanzie possibili per rendere l’esperienza scolastica idonea a ogni tipo di studente. In questo senso, i disabili parziali o gravi possono iscriversi in ogni istituto a loro scelta. Per essere aiutati e supportati sono affiancati dalla figura dell’insegnante di sostegno.
La disabilità, secondo le percentuali definite dalla legge, dà quindi diritto all’insegnante di sostegno a scuola. La fattispecie è quella prevista dalla Legge 104 art 3 comma 3. La normativa garantisce il supporto di una tale figura professionale specializzata per tutti i bambini e i ragazzi che hanno un handicap fisico, sensoriale o psichico (incluso il ritardo cognitivo).
In pratica, su richiesta dei genitori o degli stessi docenti, l’istituzione scolastica dovrà offrire a ogni alunno disabile continue o parziali attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati. Per poter sfruttare questo diritto, i genitori devono recarsi presso il medico di base o il pediatra per far redigere un certificato telematico con la richiesta di visita medica presso l’INPS.
Tutti i pediatri e i medici specialistici hanno accesso al software per inoltrare la richiesta direttamente. Dopo la visita dell’INPS, si ottiene il riconoscimento della disabilità dell’alunno. Con il riconoscimento di una situazione di handicap con gravità (art. 3, comma 3), le ore di sostegno vengono assegnate interamente all’alunno disabile.
Invece, in caso di alunno riconosciuto in situazione di handicap art. 3 comma 1 (disabilità parziale) le ore di sostegno vengono calcolate sui bisogni di più alunni e distribuite tra loro in base al bisogno.
Le ore di sostegno richieste sono specificate nel PEI (Progetto Educativo Individualizzato). Se l’Ufficio scolastico regionale (USR) ne concede un numero inferiore al bisogno effettivo dell’alunno, la scuola può far ricorso all’istituzione.
Ma quali le tipologie di handicap che danno diritto all’insegnante di sostegno? Per averne diritto, come spiegato, occorre produrre e presentare alla scuola la certificazione medica che attesta la patologia dell’alunno e la sua gravità. Di solito si parla di minoranza fisica, psichica o sensoriale stabile e progressiva. Poi, in base a questi dati, si decideranno le ore di sostegno che spettano a ciascuno.
Nel caso di DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), non è previsto dalla legge il diritto all’insegnante di sostegno. Ciononostante è compito dell’istituto e del corpo docente individuare le strategie educative e didattiche per favorire l’apprendimento e combattere l’esclusione sociale. I DSA, secondo la letteratura scientifica, possono essere notevolmente migliorati e modificati grazie a interventi mirati.
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