Un bonus mamme di 383 euro al mese erogato dai Comuni. Controlla se anche tu hai i requisiti per chiederlo.
Un sostegno economico per tutte le mamme disoccupate che potranno beneficiare del bonus ogni mese. Se sei interessata controlla se hai questi requisiti e presenta la domanda: ecco cosa devi fare.
La stampa ha ribattezzato il sostegno economico con il nome di “Bonus mamme disoccupate”. Si tratta dell’Assegno di maternità dei Comuni che viene pagato dall’Inps ovvero una misura economica atta a favorire la genitorialità e ad aiutare le mamme nei primi mesi di maternità, anche quelle che non hanno un lavoro. Per le mamme disoccupate infatti l’Inps non prevede un assegno di maternità e proprio su questo il bonus andrà ad aiutare le famiglie. Vediamo quali sono i requisiti.
L’Assegno di maternità dei Comuni viene erogato nel corso del 2023, attraverso gli enti locali, e consiste in una somma di 383,46 euro al mese per un totale di 5 mesi. Il beneficio finanziario serve per aiutare le famiglie nei primi mesi di nascita dei bambini. E’ quello che sostanzialmente avviene abitualmente per le mamme che hanno un’occupazione. Si richiede ai Comuni e per poter fare domanda bisogna avere dei requisiti specifici che riguardano sia la residenza che il reddito.
Il bonus mamme disoccupate per l’anno 2023 viene concesso solo alle famiglie che hanno un indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE inferiore a 19.185,13 €. La somma erogata in totale è di 1.917,30 €, anche se varierà di ogni anno in base ai valori dell’Istat. Possono percepire la somma mensile solo coloro che non hanno altri sussidi economici di maternità. Il sostegno è destinato alle sole mamme residenti in Italia o in Europa o con permesso di soggiorno. Possono usufruirne anche i padri, ma solo nel caso di decesso della mamma o se c’è stato un abbandono di minore.
Fondamentale è anche che la mamma richiedente non stia già beneficiando di altri assegni di maternità erogati dall’INPS, come stabilito dalla legge 488 del 23 dicembre 1999. Inoltre non è cumulabile con altre forme di previdenza come assicurazioni in seguito a disoccupazione o malattia o pensione. I Comuni possono stabilire solo una quota differenziale, come previsto dal comma 6 dell’art. 74 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, solo se l’assegno di maternità percepito è inferiore a quello erogato dai Comuni di appartenenza.
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