Redazione

Disclaimer

Privacy Policy

Si perde l’assegno INPS di 527 euro al mese se l’invalido è ricoverato in RSA?

Foto dell'autore

Floriana Vitiello

Oggi scopriamo se il ricovero in RSA e la pensione di accompagnamento sono compatibili tra loro.

Quando un soggetto anziano a cui è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento viene ricoverato in una struttura RSA, perde il suddetto riconoscimento economico?

Accompagnamento e RSA: cosa dice la disciplina
Accompagnamento e RSA – Ilovetrading.it

La pensione di accompagnamento, in realtà, è un’indennità riconosciuta a coloro che non sono in grado di svolgere autonomamente le attività di vita quotidiana. Per questa categoria di cittadini l’INPS si riconosce un assegno mensile che gli permette di ottenere l’assistenza continuativa di cui hanno bisogno.

Ci stiamo riferendo ad un importo mensile di 527 euro che potrebbe essere sospeso In caso di ricovero all’interno di una struttura RSA. Scopriamo cosa dice la legge in merito a questa possibilità.

Ricovero in RSA e indennità di accompagnamento: cosa succede secondo la legge

In base a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale le persone che non riescono a svolgere in maniera autonoma le attività di vita quotidiana hanno diritto a ricevere un’indennità di accompagnamento mensile.

Accompagnamento e RSA: è prevista la sospensione?
Ricovero in RSA e indennità di accompagnamento – Ilovetrading.it

L’indennità è riconosciuta dallo Stato viene versata tramite l’istituto previdenziale in presenza di cittadini affetti da un’invalidità totale con percentuale al 100%, che sono incapaci a deambulare senza l’aiuto di un’altra persona.

Affinché ad un cittadino venga riconosciuta tale invalidità e di conseguenza l’indennità è necessario che egli venga sottoposto a una visita medica volta a valutare la condizione del soggetto.

Che cosa succede se il cittadino che percepisce l’indennità di accompagnamento viene ricoverato in una RSA? Può perdere il riconoscimento economico? In quali casi?

In base a quanto confermato dal messaggio INPS numero 18291 del 26 settembre 2011, le spese per ospitare l’anziano non autosufficiente all’interno di una struttura del genere sono suddivise in modo variabile tra Servizio Sanitario Nazionale e pazienti.

Le percentuali sono stabilite dalle singole regioni di residenza. Di conseguenza l’anziano non è considerato a costo zero all’interno della struttura, per cui dovrà partecipare alle spese in base alle suddette percentuali.

Tuttavia, ci sono casi in cui la quota dell’interessato rimane completamente a carico dell’amministrazione pubblica. In questa fattispecie l’anziano è ricoverato senza costi, pertanto non ha il diritto a conservare l’indennità di accompagnamento.

A confermare tale negazione del diritto a percepire l’indennità di accompagnamento, ci ha pensato anche la Corte Costituzionale con la pronuncia numero 183 del 1991. In tale occasione, la corte ha sottolineato che il suddetto riconoscimento economico mensile debba essere sospeso in caso di ricovero totale carico dello Stato, quando esso è superiore a 29 giorni.

Impostazioni privacy