Cosa fare di fronte a un inquilino moroso? Ecco come comportarsi se l’affitto è stato sottoscritto con un contratto che prevede la cedolare secca.
Di fronte a un inquilino che non paga l’affitto ed è dunque moroso, il primo passo da fare è quello di inviare una lettera di diffida, attraverso cui intimargli il pagamento dei canoni non ancora corrisposti con un nuovo termine ultimo. Dopo quest’ingiunzione di pagamento, in caso di ulteriore inadempimento, bisogna contattare un avvocato, e nel caso avviare un procedimento di sfratto.
Ma cosa succede se il contratto d’affitto è con cedolare secca? Il proprietario a cui non è stato versato il dovuto ha infatti un problema: deve pagare o non pagare le tasse sull’affitto, che in pratica non è stato percepito? La soluzione a questo quesito dipende dalla presenza di un’ingiunzione.
Secondo la legge, il proprietario può non pagare le tasse a condizione che abbia inviato un’ingiunzione di pagamento oppure che sia già attiva una procedura di sfratto. Ciò significa che la morosità, senza ingiunzione e sfratto, non è motivo sufficiente per non pagare le tasse sulle locazioni.
La tassa va dunque versata dal locatario indipendente dall’effettiva percezione del canone. La situazione cambia solo in presenza di un atto formale che comprovi il non pagamento dell’affitto. Bisogna poi C’è poi considerare un’altra norma: il dl 41/2021. In base a questa norma si determina la non imponibilità dei canoni non pagati a partire dal primo gennaio 2020.
Succede quindi che il proprietario che non percepisce l’affitto dall’inquilino moroso debba comunque impegnarsi a onorare la tassazione ordinaria per gli affitti. Com’è noto, per un reddito fino a 15.000 euro, sui redditi da affitto, è in vigore l’aliquota del 23%.
Per il reddito tra 15.001 e 28.000 euro c’è l’aliquota del 25%. Il reddito tra 28.001 e 55.000 euro rimanda all’aliquota del 38%. Infine, il reddito tra 55.001 e 75.000 euro prevede l’aliquota del 41%.
Quindi, se la morosità si riferisce a un periodo successivo al primo gennaio 2020, il locatario è costretto a inviare un’ingiunzione di pagamento: solo dopo quest’invio potrà non pagare la cedolare secca. Se non si vuole procedere con un provvedimento di sfratto, si può ottenere comunque l’esenzione IRPEF sulla locazione di un immobile in cui l’inquilino non paga l’affitto attraverso la risoluzione del contratto.
In questo caso, per canoni non incassati in periodo precedenti al recesso si applicherebbe il recupero tramite credito di imposta. In ogni caso è sempre meglio chiedere un parere tecnico. A chi? Magari a un’associazione di proprietari di casa.
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