La Legge 104 permette ai lavoratori di non essere trasferiti senza consenso. Ci sono, però, dei casi in cui lo spostamento è legittimo.
Una delle agevolazioni previste dalla Legge n. 104/1992 per i caregivers lavoratori dipendenti che assistono soggetti affetti da disabilità grave è il trasferimento presso il luogo di lavoro più vicino al domicilio del disabile. Allo stesso tempo, gli interessati non possono essere trasferiti contro la propria volontà.
L’obiettivo delle misure è assicurare cura e assistenza continuative a chi ne ha bisogno, senza porre il lavoratore di fronte alla necessità di dover scegliere tra il proprio ruolo di caregivers e l’attività professionale. L’applicazione dei benefici, tuttavia, non è automatica e presuppone il possesso di specifici requisiti. Quando il trasferimento del caregiver è possibile?
Il divieto al trasferimento del caregiver senza consenso non va inteso in senso assoluto, perché ci sono casi in cui lo spostamento è consentito anche contro la volontà del lavoratore. Questa condizione si verifica quando ci sono ragioni oggettivamente rilevanti e documentate, tra cui: la chiusura o la soppressione della sede lavorativa (e, dunque, il trasferimento è l’unico modo per preservare il posto di lavoro) e la presenza di una grave incompatibilità ambientale, che rende complicato o impossibile continuare l’attività nella sede originaria.
Ma cosa si intende per “incompatibilità ambientale“? La locuzione indica tutte le situazioni professionali in cui ci sono delle tensioni, delle difficoltà relazionali e dei conflitti tra colleghi o con il datore, che incidono negativamente sulla produttività e il benessere lavorativo, oltre che sulle condizioni psico-fisiche dei dipendenti.
Sul tema è intervenuta anche la giurisprudenza. In particolare, il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 581 del 10 febbraio 2025, ha stabilito che, in alcuni casi, il dipendente che usufruisce dei vantaggi della Legge 104 può essere trasferito nei casi di comprovata incompatibilità ambientale. La situazione analizzata dal Tribunale riguardava una lavoratrice che assisteva la madre disabile grave e che era stata trasferita presso una diversa sede. La dipendente aveva ritenuto ingiusto il trasferimento, ma il giudice ha dichiarato l’operazione legittima, perché il nuovo luogo di lavoro, trovandosi nello stesso Comune, non impediva lo svolgimento dell’attività di cura alla madre.
La decisione dell’azienda, inoltre, era legata a motivazioni serie di conflitti interni. Per questo motivo, il giudice, pur sottolineando l’esigenza di tutelare i caregivers, ha ammesso le eccezioni legate a specifiche esigenze datoriali. In caso di contestazione, tuttavia, spetta al datore di lavoro provare la sussistenza delle ragioni alla base del trasferimento, che devono essere sorrette da esigenze oggettive e non derivanti da mere valutazioni organizzative.
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