Mansioni basse e al di sotto delle proprie competenze: sarà tutto legittimo? Scopriamo insieme cosa dice la legge.
Occorre capire la legge cosa prevede in merito al lavoro quando viene assegnata una mansione che non era quella pattuita in sede di contratto e che non rispecchia le reali competenze del lavoratore. Ci aiuta la Corte di Cassazione.

Mansioni inferiori si riferisce a compiti lavorativi che sono di un livello al di sotto di quelli che il dipendente dovrebbe svolgere in base al suo contratto o inquadramento professionale. Questo può accadere quando un datore di lavoro assegna a un dipendente mansioni che non corrispondono alla sua qualifica o livello contrattuale, spesso a causa di cambiamenti organizzativi o difficoltà economiche. Ma è legittimo? Risponde la Cassazione.
Secondo la Corte è illegittima l’adibizione “costante e sistematica” a mansioni inferiori svolte per “buona parte della giornata lavorativa”. Tutto nasce da una richiesta di alcuni infermieri che sono stati chiamati a svolgere attività proprie degli OSS e per la legge non è illegittima, in quanto essa trova fondamento nei doveri di flessibilità del lavoratore rispetto all’utilità dell’azienda. All’esame della Corte veniva riscontrata la compresenza dei seguenti fattori: la lunga durata di svolgimento dell’attività di rango inferiore; la natura prettamente manuale dei compiti imposti, a fronte del livello di conoscenze richiesto.
Mansioni inferiori al proprio livello di competenza: cosa dice la legge
L’art. 49 del Codice Deontologico degli Infermieri afferma: “l’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera”.

Tuttavia – puntualizza la Suprema Corte – questo può verificarsi solo a determinate condizioni: deve trattarsi, di attività che non esprimano contenuti professionali del tutto estranei rispetto ai compiti propri dell’infermiere, ma ciò non è nel caso di specie, ove è evidente che le incombenze richieste riguardavano comunque la cura della persona, che rappresenta tratto comune alle due professionalità, la richiesta di tali prestazioni deve rispondere a un’esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza concreta e non, dunque, a scelte estemporanee o a pretese di lavoro di livello inferiore, pur in presenza di disponibilità del personale della categoria pertinente. Ne consegue che le mansioni inferiori devono essere richieste “incidentalmente o marginalmente”: è escluso, quindi, che sia legittima la loro pretesa “non in via occasionale, ma in maniera programmata” .
Di qui il risarcimento per danno alla dignità professionale e all’immagine lavorativa, liquidato in via equitativa dalla Corte d’Appello, in misura pari al 6% della retribuzione, a un’infermiera che era stata adibita ad attività proprie degli operatori sociosanitari (OSS).