Un caso che ha acceso un dibattito nei condomini italiani: è possibile sostituire il proprio infisso con un colore diverso e rischiare una causa? La risposta arriva da una recente sentenza che fa chiarezza. Il punto centrale riguarda il rapporto tra desiderio individuale e tutela del decoro architettonico del palazzo. Una questione che interessa chi valuta un cambiamento estetico, ma teme conseguenze legali.
La decisione giudiziaria ha attirato attenzione perché affronta un tema molto pratico: cambiare il tono cromatico degli infissi può portare davvero a un contenzioso? La proprietaria al centro della causa aveva optato per finestre bianche in sostituzione di quelle marroni. L’amministratore di condominio aveva minacciato azioni legali, sostenendo che il nuovo colore violasse l’armonia dell’edificio.

L’articolo 1120 del Codice Civile vieta le innovazioni che alterano il decoro architettonico, ma serve davvero il permesso dell’assemblea per modificare il colore degli infissi? Se manca un regolamento condominiale che imponga tonalità precise, il singolo proprietario ha più margine di scelta. La giurisprudenza suggerisce che l’intervento è legittimo quando non crea un contrasto visivo evidente con le tonalità già presenti. Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che la facciata era già stata interessata da modifiche non uniformi: verande, grate e zanzariere di diversi colori. In questo contesto, il nuovo colore non ha alterato in modo significativo l’aspetto complessivo.
Il quadro normativo e l’orientamento giudiziario sul decoro architettonico
In base all’articolo 1102 del Codice Civile, ogni condomino può modificare la proprietà esclusiva per un miglior godimento, purché non comprometta stabilità, sicurezza o decoro architettonico. L’articolo 1117 include il decoro tra i beni comuni, mentre l’articolo 1120 disciplina le innovazioni che richiedono approvazione assembleare. La Cassazione ha chiarito che il decoro non coincide con la perfezione estetica, ma con l’armonia complessiva percepita dall’esterno.

Un cambiamento è censurabile solo se rompe in maniera evidente questo equilibrio. Sentenze come Cass. civ. n. 18350/2013 e n. 1748/2013 confermano che la valutazione dipende anche dalla presenza di precedenti modifiche non uniformi. Il regolamento condominiale ha un peso decisivo: se di natura contrattuale e rigido, può imporre colori e materiali specifici vincolando i condomini. In assenza di tali vincoli, la valutazione diventa più elastica e legata al contesto concreto. Da ciò emerge un principio: quando l’armonia originaria della facciata è già compromessa, le possibilità di contestare ulteriori modifiche diminuiscono sensibilmente.
Il caso di Lecce e le sue implicazioni pratiche
La proprietaria che ha sostituito gli infissi ha affrontato l’opposizione del condominio, che ne chiedeva la rimozione. Il tribunale, dopo aver esaminato la situazione, ha respinto la richiesta: la facciata presentava già disomogeneità visibili e il nuovo colore non peggiorava l’aspetto complessivo. Il cambiamento non è stato considerato lesivo del decoro architettonico, aprendo così la strada a una lettura più flessibile della norma. Questo pronunciamento conferma un approccio pragmatico: se l’edificio presenta già elementi disarmonici, un intervento moderato è meno contestabile. Tuttavia, è sempre consigliabile comunicare preventivamente l’intervento all’amministratore o all’assemblea, per favorire il dialogo e ridurre i rischi di conflitto. Chi intende cambiare il colore degli infissi dovrebbe anche considerare eventuali vincoli legati a edifici sottoposti a tutela paesaggistica o storica, dove la legge è molto più stringente.