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Fondo pensione e rimborso parziale: quale tassazione sarà applicata nel 2026

Angelina Tortora

Con la Manovra 2026 cambia la quota di fondo pensione incassabile in capitale, ma il fisco resta fermo. Capire come funziona la tassazione diventa essenziale per valutare se e quando chiedere la liquidazione.

Nel dibattito sulla previdenza complementare, poche parole attirano l’attenzione quanto fondo pensione, liquidazione in capitale e tassazione agevolata.

Fondo pensione
Fondo pensione e rimborso parziale: quale tassazione sarà applicata nel 2026 (Ilovetrading.it)

L’intervento della Legge di Bilancio 2026 ha riacceso l’interesse degli iscritti ai fondi pensione, soprattutto di chi si avvicina al momento dell’uscita. La possibilità di ricevere una quota maggiore del montante finale sotto forma di capitale apre nuove valutazioni patrimoniali e fiscali. Dietro l’aumento dal 50% al 60%, però, resta invariato l’impianto tributario costruito negli anni. Comprendere come si applicano le aliquote, quali periodi contano davvero e perché l’anzianità contributiva pesa così tanto consente di leggere la novità per quello che è: un ampliamento della flessibilità, non una riforma fiscale.

Capitale al 60% dal fondo pensione: come funziona la tassazione nel 2026

La Manovra 2026 interviene esclusivamente sulla percentuale di montante finale che l’iscritto a un fondo pensione può richiedere in forma di capitale al momento della prestazione. Fino al 2025 il limite massimo si fermava al 50%, mentre dal 2026 sale al 60%, lasciando invariata la quota destinata alla rendita pensionistica. Il legislatore non modifica in alcun modo le regole fiscali, che continuano a seguire la disciplina già in vigore.

Per i contributi versati dal 1° gennaio 2007, la tassazione resta ancorata al regime introdotto con la riforma della previdenza integrativa. Il capitale liquidato subisce una ritenuta del 15%, che diminuisce con l’aumentare degli anni di partecipazione al fondo pensione. Dopo i primi quindici anni, l’aliquota si riduce dello 0,30% per ogni anno successivo, fino a una riduzione massima di sei punti percentuali. In presenza di 35 anni di anzianità contributiva, l’imposizione scende così al 9%, confermando uno dei trattamenti fiscali più favorevoli previsti dall’ordinamento.

Diverso è il discorso per i contributi accumulati prima del 2007, periodo in cui vige un sistema a doppio binario. I versamenti effettuati fino al 31 dicembre 2000 seguono il vecchio regime e scontano una tassazione calcolata sulla aliquota IRPEF media degli ultimi cinque anni del beneficiario. Per il periodo compreso tra 2001 e 2006, invece, l’aliquota deriva dalla media del biennio precedente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa transitoria sulla previdenza complementare.

Un esempio concreto chiarisce l’impatto della novità. Un iscritto che ha maturato l’intero montante con contributi versati dopo il 2007 può oggi richiedere il 60% in capitale, applicando alla somma la stessa aliquota agevolata già prevista in passato. L’aumento della percentuale non comporta un aggravio fiscale, ma consente di estendere un regime di favore già esistente a una quota più ampia del risparmio previdenziale.

La Legge di Bilancio 2026 non riscrive la tassazione dei fondi pensione, ma amplia lo spazio di scelta per il beneficiario, che può pianificare con maggiore libertà l’uscita dal sistema. In un contesto di crescente attenzione alla gestione del patrimonio e alla sostenibilità del reddito post-lavorativo, la possibilità di ottenere più capitale alle stesse condizioni fiscali rappresenta un dettaglio normativo capace di incidere in modo concreto sulle decisioni individuali.

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