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Messaggio INPS: novità importanti sul conguaglio fiscale 730/4 per il 2025

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Gerardo Marciano

Non tutti sanno che un nuovo Messaggio INPS potrebbe cambiare l’esito del conguaglio fiscale 730/4 per il 2025. Alcuni avranno rimborsi automatici, altri trattenute inaspettate, altri ancora resteranno del tutto esclusi. Tutto dipende da una data, dal tipo di prestazione ricevuta, o anche solo da un dettaglio tecnico. E per chi ha commesso un errore nell’indicazione del sostituto d’imposta? Ci sono soluzioni, ma solo se si agisce in tempo.

La gestione fiscale delle prestazioni INPS non è sempre immediata. Anche chi riceve ogni mese una pensione può non avere diritto al conguaglio, se manca un requisito preciso. Da un lato c’è chi attende un rimborso che non arriverà. Dall’altro, chi si trova ad affrontare una trattenuta inattesa. Il nuovo messaggio dell’Istituto introduce regole chiare, ma anche rigide. L’importanza del dettaglio emerge in tutta la sua forza, e per molti contribuenti sarà fondamentale verificare la propria posizione prima che sia troppo tardi.

Donna che fa calcoli
Messaggio INPS: novità importanti sul conguaglio fiscale 730/4 per il 2025-ilovetrading.it

Una nuova piattaforma, accessibile con le credenziali digitali, consente di monitorare la propria situazione fiscale in modo più diretto. Ma è anche necessario comprendere a chi spetta davvero questo servizio. Non è sufficiente aver presentato il modello 730: contano le date, il tipo di prestazione, e perfino eventuali controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Chi rientra nella gestione INPS e come funziona il conguaglio 730/4

Il Messaggio INPS n. 2070 del 30 giugno 2025 ha ridefinito le regole per il conguaglio fiscale 730/4 per il 2025. L’Istituto potrà agire come sostituto d’imposta solo per chi percepisce prestazioni soggette a tassazione IRPEF, come pensioni o NASpI, e che risultano ancora attive almeno fino al 1° aprile 2025. È questa la soglia temporale che fa la differenza. Chi la rispetta rientra nella gestione automatica: l’INPS riceve i dati dal Fisco e applica direttamente rimborsi o trattenute a partire da agosto.

Banconote da 100 euro
Chi rientra nella gestione INPS e come funziona il conguaglio 730/4-ilovetrading.it

L’importo a credito sarà restituito, quello a debito trattenuto dal cedolino. Tutto avviene in modo automatico, senza ulteriori comunicazioni da parte dell’Istituto. Ma il sistema esclude automaticamente chi non rientra nei criteri indicati, anche se ha inserito l’INPS come sostituto nel modello 730.

Da qui nasce l’esigenza di verificare con attenzione la propria situazione. Basta poco per cambiare completamente l’esito del conguaglio. Inoltre, i dati non sempre arrivano all’Istituto: se la dichiarazione è soggetta a controllo preventivo, ad esempio, l’INPS non riceverà nulla e sarà l’Agenzia delle Entrate a gestire tutto.

Esclusioni, strumenti di verifica e come intervenire entro ottobre

Molti restano esclusi. Chi percepisce solo prestazioni non imponibili, come l’assegno sociale, le pensioni di invalidità civile o l’assegno unico,  non rientra nel sistema. Lo stesso vale per chi vive all’estero o ha terminato la prestazione prima del 1° aprile 2025. In tutti questi casi, anche se l’INPS è stato indicato nel 730, non potrà svolgere alcun ruolo. Il contribuente dovrà interfacciarsi direttamente con il Fisco.

Per supportare chi deve orientarsi in questa complessa gestione, è attiva la piattaforma “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, dove si possono controllare le informazioni ricevute dall’INPS, le risultanze contabili, le trattenute o i rimborsi previsti. Entro il 10 ottobre 2025, è anche possibile modificare o annullare la seconda rata di acconto IRPEF e la cedolare secca. Un margine d’azione utile per evitare importi non dovuti.

Chi ha indicato erroneamente l’INPS come sostituto può chiedere l’esonero dalla gestione. Se invece il credito non può essere interamente recuperato entro l’anno, ad esempio per cessazione della prestazione,  l’Istituto invierà una comunicazione entro gennaio 2026 con l’importo residuo da versare, maggiorato dello 0,40%.

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