La Cassazione interviene, ritardare i lavori in condominio ha gravi conseguenze, come agire correttamente.
Le conseguenze del ritardare i lavori in condominio sono abbastanza gravi, ma qual è il ruolo dell’amministratore? Chiarimenti sugli interventi da parte del Tribunale di Monza nella sentenza n. 843 del 24 aprile scorso.

L’amministratore di condominio non avrebbe nessuna responsabilità per i lavori antincendio rinviati dall’assemblea, salvo casi di urgenza estrema. Questi non è ritenuto responsabile se ci sono dei danni che derivano dalla mancata esecuzione dei lavori se l’assemblea ha deliberato così, cioè di rinviarli.
Lo dice la sentenza n. 843/2025 del Tribunale di Monza: l’amministratore ha dei poteri limitati davanti la manutenzione straordinaria e le innovazioni.
Dal caso specifico si evince che alcuni condomini aveva citato in giudizio l’amministratrice proprio per la mancata presentazione della SCIA antincendio. Sostenevano di non aver potuto deliberare liberamente degli immobili a causa dell’inerzia in questione.
Dai documenti era emerso che il fatto era stato più volte trattato in assemblea dal 2015, ma si era sempre deciso di rimandare per dare priorità ad altri aspetti.
Quindi, l’amministratrice aveva regolarmente convocato le assemblee, informato i condomini, e agito nel rispetto delle decisioni della collettività. Inoltre, gli stessi contestatori non c’erano nelle decisioni più importanti, senza aver fornito soluzioni alternative.
Quali sono i poteri dell’amministratore? Ecco le conseguenze del tardare i lavori in condominio
Il Tribunale allora ha deciso che l’amministratrice non ha responsabilità, sottolineando che il potere di ordinare lavori straordinari riguarda l’assemblea. Questo è previsto dall’art. 1135 comma 1, n. 4 del c.c.. Per cui l’amministratore può agire in autonomia solo davanti l’urgenza oggettiva posta all’art. 1135 comma 2 c.c., condizione che nel caso non si era consolidata. Com’è finita la diatriba?

La decisione del Tribunale non è una disposizione normativa, ma si allinea in maniera uniforme a quanto già definito dalla Cassazione. Per questa si stabilisce che l’amministratore non ha un potere generale di spesa per i lavori straordinari, e necessita sempre della delibera dell’assemblea. Questo ad eccezione del caso in cui se ne dimostrasse l’urgenza.
L’urgenza è valutata in maniera precisa con criteri di rigore e oggettività, una necessità immediata che deve salvaguardare l’incolumità della cosa comune e delle persone che abitano nel condominio. In questo caso, è l’amministratore che deve fornire prove, è una sua responsabilità.
In sostanza, l’amministratore può ordinare lavori straordinari in autonomia, ma solo davanti la situazione di urgenza presentata. Ma anche in questo caso, deve comunque informare l’assemblea il prima possibile. Se manca questo o l’assemblea stessa decide di rinviare gli interventi, l’amministratore non può sostituirsi alla volontà del condomini e non risponde dell’inerzia collettiva.