Il coniuge divorziato e non risposato può ottenere la pensione di reversibilità dell’ex, ma solo in presenza di requisiti precisi. La legge 898/1970 fissa tre condizioni fondamentali e la Cassazione, con l’ordinanza 5839 del marzo 2025, chiarisce anche come si determina la quota. Ecco cosa sapere per capire se il diritto esiste e in quale misura.
La pensione di reversibilità rappresenta uno degli istituti più delicati del diritto previdenziale italiano. Quando interviene un divorzio, la tutela ai superstiti non scompare automaticamente, ma segue regole specifiche che intrecciano assegno divorzile, rapporto previdenziale, sentenza di scioglimento del matrimonio e condizioni personali dell’ex coniuge.

La disciplina trova il suo fondamento nell’articolo 9 della legge 898/1970, norma che regola i diritti dell’ex coniuge dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il tema coinvolge non solo la posizione del coniuge divorziato non risposato, ma anche l’eventuale presenza di un nuovo coniuge superstite, con conseguenze sulla ripartizione delle quote e sull’intervento del tribunale.
La giurisprudenza più recente, con l’ordinanza n. 5839 del marzo 2025 della Corte di Cassazione, ha ribadito i presupposti consolidati e ha escluso automatismi nella quantificazione della quota spettante all’ex coniuge. Per comprendere quando il diritto sorge e quanto può valere in concreto, occorre partire dai requisiti fissati dalla legge.
I tre requisiti per il diritto alla reversibilità e il ruolo del giudice
L’articolo 9, comma 2, della legge 898/1970 stabilisce che, in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale il tribunale ha pronunciato sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto alla reversibilità se ricorrono tre condizioni contemporaneamente.
Il primo requisito impone che l’ex coniuge superstite non si sia risposato. Il secondo richiede la titolarità di un assegno divorzile riconosciuto ai sensi dell’articolo 5 della stessa legge. Il terzo esige che il rapporto previdenziale da cui deriva la pensione del defunto risulti anteriore alla sentenza di divorzio. Solo la presenza congiunta di queste condizioni consente di far valere il diritto.
Se il defunto non aveva contratto nuove nozze, la verifica si concentra esclusivamente su questi presupposti. Se invece il defunto aveva celebrato un nuovo matrimonio, interviene il comma 3 dell’articolo 9. In questo caso sia il nuovo coniuge superstite sia l’ex coniuge divorziato possono vantare diritti sulla pensione ai superstiti. Il tribunale stabilisce la ripartizione delle quote, tenendo conto della durata dei rispettivi matrimoni, delle condizioni economiche di entrambi e dell’eventuale convivenza prematrimoniale.
Con l’ordinanza n. 5839 del marzo 2025, la Corte di Cassazione ha confermato questo impianto e ha aggiunto un chiarimento decisivo sulla quantificazione. La quota spettante all’ex coniuge divorziato non coincide necessariamente con l’importo dell’assegno divorzile e non trova in esso un limite massimo. Il giudice valuta in concreto le condizioni economiche dei superstiti, la durata dei matrimoni e la funzione solidaristica dell’istituto, senza applicare criteri automatici.
In termini pratici, un ex coniuge divorziato che percepisce assegno divorzile e non si è risposato può ottenere la reversibilità se il rapporto assicurativo del defunto risale a prima della sentenza di divorzio. Se esiste anche un nuovo coniuge, entrambi possono partecipare al trattamento pensionistico e il tribunale ripartisce le quote in base agli elementi indicati dalla legge.






