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Pagamenti non dovuti in bolletta (nuova stangata) come puoi difenderti

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Bruno Galvan

Aumenti illegittimi in bolletta, occhio al contratto. Ecco come si può agire senza pagare somme ingiuste.

Non bastava l’aumento dei prezzi, gli italiani dovranno fare molta attenzione con il proprio fornitore di luce e gas. La speculazione su questa crisi energetica è dietro l’angolo. Al di là del conflitto tra Ucraina e Russia, c’è chi pratica un ulteriore sovrapprezzo che grava sulle tasche di imprese e famiglie. Nel mirino c’è la modifica unilaterale del contratto. L’Antitrust ha aperto un’inchiesta su quattro gestori che avrebbero chiuso contratti per proporne altri maggiorati agli stessi clienti.

Aumenti illegittimi bollette luce e gas: come agire

Cosa è modifica unilaterale contratto luce?

Il gestore, prima del Decreto Aiuti, poteva scrivere al cliente comunicandogli che il contratto sarebbe stato estinto se non avrebbe accettato nuova tariffa. Il fornitore può farlo, ma soltanto dopo avere ottenuto il benestare di un giudice e, in ogni caso, dopo avere attivato il mercato di salvaguardia che offre la continuità dell’erogazione di gas ed energia elettrica anche se a costi meno convenienti.

Può anche accadere che il gestore voglia risolvere l’accordo senza presentare un’ultima offerta al consumatore. Questa pratica porta all’apertura di un contenzioso se non c’è un preavviso di almeno 6 mesi.

Stop aumenti illegittimi con Decreto Aiuti

Con il Decreto Aiuti si è voluta dare una tutela ai consumatori. L’aumento del costo dell’energia ha già messo in difficoltà imprese e famiglie che, con modifiche unilaterali del contratto, sarebbero state oggetto di pratiche illegittime e speculative. Nello specifico l’articolo numero 3 della legge 115/2022 dice che fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorche’ sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

In altre parole nessun gestore potrà effettuare una modifica unilaterale del contratto. Qualora dovessimo ricevere lo stesso questa operazione, la prima cosa da fare è inviare un reclamo via Pec, o con raccomandata a/r, al proprio operatore, per sollevare la questione. Online circolano diversi moduli precompilati, ma l’elemento fondamentale della lettera dev’essere il riferimento giuridico: l’aumento è illegittimo ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge numero 115 del 9 agosto 2022, convertito nel Ddl 2685/2022.

Il fornitore è obbligato a rispondere al reclamo scritto entro 30 giorni solari. Trascorso questo periodo, se la risposta non è arrivata o non è soddisfacente, si può fare un passo in più: adire la conciliazione di Arera. Se il tentativo non va a buon fine, si potrà andare in Tribunale.

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