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Visita fiscale e reperibilità in malattia: le conseguenze da non sottovalutare se il medico non ti trova in casa

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Antonia Festa

Cosa succede se, al momento della visita di controllo, il medico dell’INPS accerta che il dipendente è assente? Le ipotesi sono varie.

Il lavoratore dipendente assente per malattia deve essere reperibile, presso l’indirizzo specificato nel certificato medico, per un’eventuale visita medica da parte dell’INPS. Si tratta della cd. visita fiscale.

visita fiscale medico INPS
Il dipendente assente per malattia deve essere reperibile per la visita fiscale INPS (ilovetrading.it)

La Cassazione, con la sentenza n. 9523/1993, ha specificato che il lavoratore in malattia ha l’obbligo di avere accortezza che il medico possa effettuare la visita. Deve, ad esempio, verificare che il citofono funzioni correttamente o che sia visibile il proprio nome.

In caso contrario, la sua condotta verrà qualificata come negligente.

La negligenza, dunque, sussiste ogni qual volta sia impossibile il compimento della visita per colpa del malato, anche in caso di assenza.

Se quest’ultima è necessaria per recarsi dal proprio medico di famiglia per farsi visitare, il lavoratore deve provare:

  • che l’orario di apertura dell’ambulatorio medico è lo stesso di quello previsto per le fasce di controllo da parte del medico INPS;
  • il bisogno della visita, la sua urgenza e l’impossibilità di essere rimandata a causa di un aggravamento della malattia.

È, inoltre, consentita l’assenza per l’accertamento dell’avventa guarigione, ai fini della ripresa del lavoro.

È, invece, assenza ingiustificata quella compiuta per farsi prescrivere ricette di farmaci.

Casi in cui l’assenza del lavoratore è giustificata

Le uniche ipotesi nelle quali non vengono applicate le sanzioni disciplinari ed economiche sono le seguenti:

assenza ingiustificata visita fiscale
Cosa succede se il dipendete malato è assente alla visita INPS? (ilovetrading.it)
  • ricovero ospedaliero;
  • periodi già verificati da antecedente visita di controllo;
  • assenza derivante da giustificato motivo.

Il giustificato motivo sussiste nei casi di:

  • forza maggiore;
  • situazioni imprescindibili che hanno obbligato il lavoratore ad allontanarsi dalla propria abitazione;
  • concomitanza di visite, esami e controlli specialistici, che non potevano essere effettuati in un momento differente da quello delle fasce orarie di reperibilità.

La Cassazione ha considerato valide le giustificazioni riportate dal lavoratore per i seguenti motivi:

  • ritiro presso le strutture sanitarie di radiografie necessarie per la malattia;
  • effettuazione di un’iniezione, indispensabile ai fini del trattamento terapeutico;
  • visita presso l’ambulatorio del medico, non effettuabile in orari diversi da quelli delle fasce di reperibilità oppure diretta ad accertare l’eventuale guarigione, ai fini della ripresa dell’attività lavorativa;
  • svolgimento di un ciclo di cure presso una struttura convenzionata;
  • necessità di recarsi in farmacia;
  • visita a un genitore ricoverato in ospedale, quando l’orario di visita coincide con le fasce di reperibilità;
  • necessità di essersi recato, dietro prescrizione medica, presso uno stabilimento termale per effettuare un ciclo di cure.

Cosa succede se il medico dell’INPS non riesce ad effettuare la visita?

Se il medico accerta che il lavoratore non è in casa e non può effettuare la visita fiscale domiciliare, procede alle seguenti operazioni:

  • rilascia, ad uno dei familiari presenti in casa, un avviso con l’invito rivolto al lavoratore a presentarsi il giorno successivo alla visita di controllo ambulatoriale. Se non ci sono familiari, il medico può lasciare l’avviso, in busta chiusa, al portiere o a un vicino oppure lasciarlo nella cassetta delle lettere;
  • comunica all’INPS l’assenza del lavoratore, in modo tale che l’Istituto possa darne comunicazione al datore di lavoro.

Qualora il lavoratore dovesse essere assente anche alla visita ambulatoriale, l’INPS avverte il datore di lavoro ed intima il dipendente a presentare idonee giustificazioni non oltre 10 giorni.

In caso di assenza ingiustificata, si perde il trattamento di malattia, secondo tali regole:

  • assenza all’unica visita: comporta la perdita totale ad ogni prestazione economica per i primi 10 giorni di malattia e per il periodo rimanente;
  • assenza ad una sola visita, ma regolarità dei controlli successivi: si ha la perdita dell’indennità economica per i primi 10 giorni e la successiva erogazione per il periodo rimanente;
  • assenza alla seconda visita: oltre alla perdita dell’indennità per i primi 10 giorni, si ha la diminuzione del 50% della prestazione per il periodo residuo;
  •  assenza alla terza visita: interruzione della prestazione economica erogata dall’INPS, fino alla fine del periodo di malattia.
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