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Cambiare il testamento dopo la morte del defunto: ecco la procedura che stravolge tutto

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Giuseppe F.

È possibile cambiare testamento, successione ed eredità dopo morte? Ecco la risposta dell’ordinamento italiano.

Gli eredi possono cambiare il testamento e dunque l’eredità andando contro le volontà del defunto? Il testatore è il responsabile del testamento, ovvero chi stabilisce attraverso un documento ufficiale e formale, anche in forma olografa, cosa vuole lasciare dei suoi averi e a quali eredi.

Cambiare testamento
Cambiare o annullare il testamento dopo la morte del testatore – ilovetrading.it

Va dà se che la validità del testamento ha effetto legale solo se il testatore si è pronunciato nelle proprie piene facoltà di intendere e volere. Disponendo quando ancora in vita la divisione della sua eredità, il testatore deve sempre considerare gli eredi legittimi, secondo quanto stabilito dalle cosiddette quote legittime di successione dell’eredità.

Una volta redatto, secondo la legge italiana, il testamento può essere modificato. Ogni testamento è infatti modificabile e revocabile, sia dal testatore, prima della morte, che dagli eredi in atto o petenziali. Ovviamente gli eredi non possono decidere arbitrariamente di annullare le volontà del defunto.

Possono però procedere a un’impugnazione del documento. E in questo senso  non rispettare pienamente la volontà del defunto. Un’altra fattispecie piuttosto comune si verifica allorquando un erede rifiuta l’eredità, per cui la stessa deve essere modificata, cioè divisa tra gli altri eredi che invece la accettano, secondo quote differenti.

Modificare il testamento dopo la morte: ecco com’è possibile

Le leggi in vigore prevedono la possibilità di impugnare un testamento da parte degli eredi quando non vengono rispettate le quote di legittima spettanti agli eredi. Ci sono infatti quote legittime previste per legge che non possono essere ignorate.

Cambiare il testamento
Quando gli eredi possono impugnare il testamento – ilovetrading.it

Chiunque abbia interesse diretto può impugnare un testamento promuovendo un giudizio davanti al Tribunale competente, citando tutti gli altri eredi e legatari. L’azione di impugnazione può essere promossa per due tipi di invalidità: la nullità e l’annullabilità. Un testamento è da ritenersi nullo quando contiene gravi difetti di forma oppure perché è contrario alla legge.

Nel caso del testamento olografo, tali difetti possono riguardare l’autografia (nel caso in cui il testamento non sia interamente scritto di pugno dal testatore) e la mancanza della sottoscrizione. Il testamento è giudicato annullabile nei casi di incapacità d’intendere e di volere del testatore. O anche per minori difetti di forma del testamento. Come per esempio la mancanza della data.

Il testamento è invece considerato nullo quando contiene gravi difetti di forma oppure perché è contrario alla legge. Nel caso del testamento olografo, questi difetti possono riguardare anche l’autografia e la mancanza della sottoscrizione.

Richiedere la nullità è un’azione senza limiti temporali, al contrario dell’azione di annullamento che va esercitata entro il termine di cinque anni dal momento in cui viene data lettura del testamento da parte del notaio ai chiamati all’eredità stessa.

La nullità di un testamento non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, abbia confermato la disposizione. Oppure abbia dato esecuzione alle volontà testamentarie dopo la morte del testatore.

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