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Sul cartello “Vendesi” o “Affittasi” si pagano imposte e marche da bollo? Tutti sbagliano

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Claudia Savanelli

Case in vendita o affitto: sul cartello affisso si pagano imposte e marche da bollo? Ecco cosa prevede la legge.

Per evidenziare una casa in vendita oppure in affitto molti agenti immobiliari, ma anche gli stessi proprietari, utilizzano il cartello con la relativa scritta.

Imposte di bollo sul cartello affisso davanti casa
Cartello “vendesi” o “affittasi”: imposte e marche da bollo (ilovetrading.it)

Anche se attualmente la maggior parte delle visite di case avviene principalmente online, per gli esperti del settore è importante la sua presenza. Infatti, ritengono che almeno il 30% delle telefonate da parte degli interessati all’immobile arrivi proprio dalla visione del cartello. In molti si chiedono, però, se sui cartelli con la scritta “Vendesi” o “Affittasi” ci siano delle regole da rispettare per evitare problemi.

Cartello “Vendesi” o “Affittasi”: le regole per evitare problemi

La confusione sull’applicare o meno imposte e marche da bollo sui cartelli “Vendesi” o “Affittasi” è normale. Spesso, i proprietari o gli agenti immobiliari applicano una marca da bollo che potrebbe essere non dovuta, sprecando soldi inutilmente. A volte, però, è necessaria un’imposta di bollo che, se non versata, potrebbe avere come conseguenza una multa molto salata. Per uscire dallo stallo ecco la normativa da conoscere.

Cartello vendesi o affittasi: quanto costa l'imposta di bollo
Quando si paga imposta di bollo sul cartello affisso davanti casa (ilovetrading.it)

Per prima cosa bisogna dire che la confusione su questo argomento è data propria dalla molteplice normativa di riferimento. Infatti, esiste il DPR 642/1972 che disciplina proprio l’obbligo dell’imposta di bollo sui cartelli, mentre il decreto legislativo 507/1993 regolamenta la pubblicità e l’affissione pubblica con la relativa esenzione dall’imposta di bollo, ma entro alcuni limiti.

Però, esistono anche i regolamenti comunali che prevedono ulteriori dettagli anche se non modificano la normativa statale. Infine, tra le leggi da tenere presente c’è anche il Codice della strada. Infatti, secondo l’articolo 23 che tutela l’ordine e la visibilità della segnaletica, per esporre annunci, cartelli o insegne per le strade bisogna riferirsi anche a tale normativa.

In sintesi, l’articolo 17 del decreto legislativo 507/1993 prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposto da bollo se i cartelli “Vendesi” o “Affittasi” hanno i seguenti requisiti:

  • sono affissi vicino all’immobile;
  • hanno dimensioni massime di 1/4 di metro quadrato.

Comunque sia, il cartello può essere esposto liberamente su una vetrina o sulla porta di ingresso senza pagare l’imposta di bollo. Per evitare controlli da parte delle Forze dell’ordine è preferibile che sul cartello sia presente la seguente dicitura: “In questo stabile”. A questo proposito, se l’appartamento è inserito in un condominio bisogna controllare e rispettare il regolamento contrattuale.

Però, se il cartello “Vendesi” o “Affittasi” è posizionato più lontano o è più grande delle dimensioni stabilite sarà obbligatorio pagare l’imposta pubblicitaria. Per farlo, sarà necessario rivolgersi all’ufficio comunale competente e dovranno essere versate due marche da bollo entrambe di 16 euro: la prima per la richiesta e la seconda per l’autorizzazione all’esposizione.

Tuttavia, i regolamenti comunali sull’argomento possono essere diversi da comune a comune ed è per questo motivo che sarà necessario informarsi prima se il cartello “Vendesi” o “Affittasi” rientra nei requisiti dell’esenzione dal bollo.

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