Le famiglie sono nel caos, con la revoca del testamento tutto cambia, ecco la nuova gestione.
Per la nuove gestione legata alla revoca del testamento bisogna fare il punto della situazione, perché molte famiglie sono cadute nel caos. La pronuncia della Cassazione, la sent. n. 14063/5 dello scorso 27 maggio, ha fatto chiarezza su una questione davvero spinosa. Si tratta del fatto che se un contribuente ha inizialmente chiamato all’eredità per un testamento poi revocato sia comunque un soggetto passivo dell’imposta di successione.
La decisione è stata determinata in base alla gestione di un caso e a decisioni precedenti. Un contribuente aveva presentato la dichiarazione si successione tenendo conto di un testamento olografo. Dopo ne erano stati pubblicati altri due del de cuius, cioè persona defunta, a favore di una terza.
L’ADE aveva notificato un avviso di liquidazione per l’imposta di successione al primo chiamato, il quale aveva a sua volta impugnato l’avviso sostenendo di essere un “mero chiamato all’eredità”, ma non di averla accettata. Infine, il testamento a suo favore era stato revocato.
In primo grado la CGT aveva respinto il ricorso del contribuente, ma in secondo grado la CGT aveva invece ribaltato tutto, affermando che davanti più testamenti, vale solo l’ultimo in ordine cronologico.
Cos’è successo? Dato che i testamenti successivi nominavano un altro erede che aveva “accettato”, il primo ne aveva perso il titolo. Di seguito, la gestione del fatto con esito concreto.
L’ADE ha avanzato un ricorso in Cassazione, proponendo tre motivazioni ben precise. La pronuncia di quest’ultima sulla revoca del testamento, pare non porre dubbi sulla sua gestione e interpretazione giurisprudenziale.
Per l’ADE ai sensi dell’art. 43 del DLGS n. 346/1990, nelle successioni testamentarie l’imposta si applica in relazione alle disposizioni poste nel testamento, anche se impugnate, e se il contribuente, avendo presentato la dichiarazione, aveva accetto l’eredità e ne era divenuto soggetto passivo.
Qui la Corte di Cassazione ha richiamato il principio per cui l’obbligo di presentare la dichiarazione grava sul “chiamato all’eredità” in virtù dell’art. 28 DLGS n. 346/90, e che l’imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non hanno rinunciato, art. 7 comma 4 dello stesso DLGS. Quindi, ha infine rigettato il ricorso dell’ADE.
La Cassazione ha sottolineato che la revoca di un testamento ha effetto retroattivo, perché tale testamento revocato è come se non fosse mai esistito. Il rinvenimento di un testamento revocatorio esclude l’efficacia successoria dalla morte del testatore.
Vuol dire che la revoca ha comportato la perdita della sua qualità di chiamato all’eredità e ha reso il testamento inefficace con un effetto retroattivo, senza far emergere degli obblighi tributari a suo carico
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