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Opzione Donna 2026 senza proroga: chi può ancora andare in pensione grazie alla cristallizzazione del diritto

Angelina Tortora

Opzione Donna 2026 non si rinnova, ma non scompare. Anche senza proroga nella Legge di Bilancio, alcune lavoratrici possono ancora accedere al pensionamento anticipato. Tutto ruota attorno alla cristallizzazione del diritto e ai requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024. Ecco cosa cambia davvero, chi può fare domanda all’INPS e quali sono gli effetti sull’assegno.

Nel dibattito sulla riforma pensioni 2026, l’attenzione si concentra su una misura che negli ultimi anni ha rappresentato una via d’uscita anticipata per molte lavoratrici. La mancata proroga nella Manovra 2026 ha sollevato dubbi e interrogativi, soprattutto tra chi si trova a ridosso dei requisiti anagrafici e contributivi. Il tema centrale diventa quindi la cristallizzazione del diritto, un principio che consente di esercitare un’opzione già maturata anche in assenza di rinnovo normativo.

Pensione Opzione Donna
Opzione Donna 2026 senza proroga: chi può ancora andare in pensione grazie alla cristallizzazione del diritto (Ilovetrading.it)

Si parla di pensione anticipata, di calcolo contributivo, di finestre mobili e di condizioni soggettive rigorose. L’INPS mantiene attiva la possibilità di presentare domanda, ma solo per chi ha già perfezionato i requisiti entro una data precisa. Restano fuori, invece, le lavoratrici che hanno maturato età o contributi nel 2025 o nel 2026. Comprendere cosa significa davvero “diritto cristallizzato” diventa decisivo per orientare le scelte previdenziali.

Cristallizzazione del diritto e requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024

Nel 2026 Opzione Donna si configura come misura ad esaurimento. La Legge di Bilancio non ha previsto una nuova proroga e quindi non consente la maturazione di nuovi requisiti nel corso dell’anno. Tuttavia, le lavoratrici che hanno raggiunto entro il 31 dicembre 2024 i requisiti richiesti possono ancora esercitare il diritto alla pensione anticipata.

La regola resta chiara: servono almeno 35 anni di contributi e un’età anagrafica di 61 anni, con una riduzione di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due anni. In presenza di un figlio l’uscita scende a 60 anni, con due o più figli si può accedere a 59 anni. Tutti questi requisiti devono risultare perfezionati entro la fine del 2024. Chi ha compiuto l’età richiesta nel 2025 o nel 2026 non può accedere alla misura, salvo future modifiche legislative.

La normativa limita inoltre l’accesso a specifiche categorie tutelate. Possono presentare domanda nel 2026 le lavoratrici che, al momento dell’istanza, risultano caregiver da almeno sei mesi di un coniuge o parente di primo grado convivente con handicap grave, oppure possiedono un’invalidità civile pari o superiore al 74 per cento. Rientrano anche le dipendenti o le lavoratrici licenziate di aziende per cui risulta attivo un tavolo di crisi aziendale; per queste ultime l’età richiesta resta fissata a 59 anni a prescindere dal numero di figli.

La condizione soggettiva deve sussistere al momento della domanda e permanere fino alla decorrenza del trattamento. In caso contrario l’INPS rigetta l’istanza. Chi ha maturato i requisiti anagrafici e contributivi ma non rientra nelle categorie protette non può utilizzare Opzione Donna nel 2026 e deve valutare eventuali strumenti alternativi, come l’APE Sociale, se ne ricorrono i presupposti.

Sul piano economico, la scelta comporta un elemento decisivo: l’applicazione integrale del sistema contributivo per l’intera carriera. Questo meccanismo sostituisce eventuali quote calcolate con il sistema retributivo e può determinare una riduzione dell’assegno che oscilla generalmente tra il 20 e il 30 per cento, in base all’anzianità maturata e all’età di uscita. Le lavoratrici con contributi antecedenti al 1996 subiscono l’impatto più significativo, poiché rinunciano alla parte retributiva, solitamente più favorevole. Nel 2026 il valore della pensione risente anche dell’inflazione e dei nuovi coefficienti di trasformazione applicati al montante contributivo.

La domanda si presenta esclusivamente in modalità telematica tramite i canali ufficiali dell’INPS o attraverso i patronati. Non esiste una scadenza annuale, poiché il diritto resta esercitabile in qualsiasi momento successivo alla maturazione dei requisiti. La decorrenza non coincide però con la data di domanda: la normativa prevede finestre mobili di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le autonome, calcolate dalla maturazione dell’ultimo requisito utile. Considerato che i requisiti devono risultare perfezionati entro il 31 dicembre 2024, nel corso del 2026 molte finestre risultano già trascorse o in via di completamento.

Un caso pratico aiuta a chiarire. Una lavoratrice dipendente che abbia compiuto 60 anni nel 2024 con un figlio e maturato 35 anni di contributi entro dicembre dello stesso anno, e che rientri tra le caregiver da almeno sei mesi, conserva il diritto anche nel 2026. Se la finestra mobile di 12 mesi è già decorso, può ottenere la decorrenza dell’assegno una volta presentata la domanda e cessato il rapporto di lavoro. Diversamente, una lavoratrice che abbia compiuto 59 anni nel 2025 con due figli, pur avendo 35 anni di contributi, non può accedere alla misura perché non ha cristallizzato il diritto entro il termine previsto.

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