Ecco perché è necessario prestare attenzione ai conti dormienti: cosa sono e cosa succede dopo 10 anni di inattività?
Il 23 dicembre 2005 è stata approvata la legge n. 266: l’art.1 istituisce un “fondo volto ad indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito”. E’ necessario subito chiarire che cosa si intende con “conto dormiente”.
Anzitutto, con la parola “conto” si fa riferimento a un deposito di somme di denaro effettuato presso l’intermediario con l’obbligo di rimborso, ad un deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione e ad un contratto di assicurazione nel caso in cui l’assicuratore si sia impegnato al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario entro una data prefissata.
Per essere definito “dormiente“, un conto deve soddisfare determinate condizioni: non deve essere stata effettuata nessuna operazione o movimentazione su iniziativa del titolare o di una persona terza da questi delegata per un periodo di 10 anni decorrente dalla data della libera disponibilità delle somme.
Se, entro 180 giorni dalla comunicazione da parte dell’intermediario, il titolare del conto non effettua un’operazione o una comunicazione alla Banca di voler proseguire il rapporto, la somma di denaro verrà trasferita al Fondo pubblico di indennizzo ai risparmiatori (di cui all’art. 1 comma 343 della legge 266/2005).
Ad esempio, le azioni che possono interrompere la dormienza del conto, sono: un versamento sul conto, un prelievo o una richiesta esplicita da parte del cliente di continuazione del rapporto, la variazione di residenza, la copia di documentazione e l’informativa sull’aggiornamento contabile. Invece, non interrompono la dormienza tutte le operazioni che non sono state disposte dal titolare o da una persona terza da questi delegata: a titolo esemplificativo, un bonifico effettuato da un terzo e le operazioni automatiche come i movimenti di versamento automatici (RID) ed il reinvestimento di proventi.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato la gestione delle domande di rimborso a Consap. Le domande possono essere fatte direttamente dall’avente diritto e senza necessità di intermediari sul sito http://portale.consap.it/, con raccomandata A/R o con raccomandata a mano presso la sede di Consap (Consap s.p.a.- rif. rapporti dormienti – Via Yser, 14 – 00198 Roma). Nel caso in cui si voglia verificare con esattezza se il proprio o quello di un familiare siano nella lista dei “conti dormienti”, è possibile fare una ricerca andando all’indirizzo www.consap.it/servizi-economia/fondo-rapporti-dormienti.
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