Se non ne puoi più di lavorare e non vedi l’ora di andare in pensione, ecco come puoi farlo con dieci anni di anticipo.
Oggi come oggi, l’Italia è in una situazione particolare per quanto riguarda le pensioni. Il rapporto tra lavoratori e pensionati è di 1.42, per cui il numero di pensionati è molto alto rispetto a quello di chi va regolarmente a lavorare ed è destinato ad aumentare. Al di là della questione sociale ed economica, però, c’è chi nonostante tutto non vede l’ora di andare in pensione, poiché non ce la fa proprio più. Se siete tra questi, ecco come potete farlo con dieci anni d’anticipo.
Introdotta per la prima volta nel 2018 con la Legge di Bilancio, in Italia esiste una prestazione pensionistica particolare, che in qualche modo consente di andare in pensione dieci anni prima del previsto. Si chiama R.I.T.A: ecco come richiederla, a chi è rivolta e in cosa consiste.
R.I.T.A sta per Rendita Integrativa Temporanea Anticipata ed è una prestazione pensionistica con un regime fiscale favorevole. Può essere richiesta da chi aderisce a forme di previdenza complementare che si trovano vicini all’età del pensionamento ed è un sostegno al reddito per chi, durante il periodo che manca per raggiungere i requisiti anagrafici per la pensione, è rimasto disoccupato.
Possono accedere alla R.I.T.A coloro i quali hanno aderito a fondi chiusi di origine negoziale, fondi aperti istituiti da assicurazioni, SGR, SIM e banche o chi ha aderito a un fondo di previdenza complementare nella forma del piano pensionistico individuale. Inoltre, può richiedere la R.I.T.A chi ha cessato l’attività lavorativa, chi ha almeno vent’anni di contributi, chi è iscritto alle forme pensionistiche complementari da almeno 5 anni e anche chi, entro i cinque anni successivi dalla domanda, raggiungerà l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia.
In un secondo caso, può richiedere questa rendita integrativa anche chi risulta disoccupato da più di 24 mesi. Il regime fiscale della RITA è molto vantaggioso: sulle quote imponibili di rendita anticipata c’è una ritenuta con aliquota del 15% mentre, per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme complementari di pensione, è possibile una riduzione di questa aliquota dello 0.30% fino a una riduzione massima del 6%. Chi percepisce la R.I.T.A, però, può anche avvalersi di una tassazione ordinaria e rifiutare quindi la tassazione sostitutiva.
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