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La pensione minima è soggetta a pignoramento? La verità su importi e debiti

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Antonia Festa

Avere debiti con il Fisco è rischioso per i pensionati, che possono subire il pignoramento dell’assegno. La pensione minima è in pericolo?

Negli ultimi anni, l’ammontare delle prestazioni pensionistiche è drasticamente calato, anche a causa del ricalcolo degli assegni tramite il sistema contributivo. In alcuni casi, le penalizzazioni possono arrivare anche al 30%.

pignoramento pensione
Quando la pensione può essere pignorata? (Ilovetrading.it)

La situazione è più complicata per i pensionati che hanno accumulato dei debiti, perché rischiano di ottenere delle pensioni di importo molto esiguo. Per contenere tale situazione, la legge ha imposto dei limiti al pignoramento delle pensioni. L’assegno, dunque, è pignorabile ma con delle eccezioni.

Il creditore può intervenire prima dell’erogazione dell’assegno. In tale ipotesi, il pignoramento è notificato dall’INPS, che effettuerà una ritenuta della somma pignorata e pagherà al debitore solo l’ammontare residuo.

Tale principio, tuttavia, conosce un importantissimo limite. Al pensionato, infatti, va sempre garantito il minimo vitale, che non può essere utilizzato per soddisfare le pretese del creditore. In pratica, il pignoramento non può riguardare la cd. pensione minima.

La pensione minima è una straordinaria garanzia: ecco come si ottiene

La pensione minima, introdotta dalla Legge n. 638/1983, consiste in un’integrazione che l’INPS accorda ai percettori di prestazioni d’importo eccessivamente basso, inferiore al cd. minimo vitale. Lo scopo della misura è consentire a tutti di svolgere una vita dignitosa.

Le pensioni che possono essere oggetto di integrazione al minimo sono le seguenti:

  • pensioni di vecchiaia;
  • pensione anticipata;
  • assegno ai superstiti;
  • pensione di anzianità;
  • prestazioni dei Fondi speciali per i lavoratori autonomi e dei Fondi esclusivi e sostitutivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Sono escluse le pensioni supplementari e quelle determinate esclusivamente tramite il sistema contributivo. Se, invece, si percepiscono due pensioni, una diretta e una di reversibilità, l’integrazione si applica su quella diretta.

La cifra della pensione minima varia ogni anno, per effetto della rivalutazione sul tasso di inflazione. Per il 2023, essa corrisponde a 563,74, per 13 mensilità. Non tutti, però, possono beneficiarne, perché la normativa prevede il possesso di determinati requisiti reddituali.

Se il pensionato non è coniugato, ha diritto:

  • all’integrazione piena, con un reddito personale non superiore a 7.328,62 euro;
  • all’integrazione parziale, con un reddito personale maggiore di 7.328,62 euro ma minore di 14.657,24.

Se il pensionato è coniugato, ha diritto:

  • all’integrazione piena, se possiede un reddito personale non superiore a 7.328,62 euro e un reddito complessivo coniugale non superiore a 21.985,86;
  • all’integrazione parziale, se il reddito personale non è maggiore di 14.657,24 e quello coniugale non maggiore di 29.314,48 euro.

In che modo può essere pignorata la pensione? Le garanzie per i contribuenti sono molteplici

Abbiamo specificato come la normativa assicuri ai pensionati il “minimo vitale” e che, dunque, tale importo non possa essere pignorato. Chi, quindi, percepisce una pensione minore di 563,74 euro non rischia il pignoramento.

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La pensione minima non può essere oggetto di pignoramento (Ilovetrading.it)

Se, invece, il pensionato ottiene una prestazione di importo superiore, la parte eccedente può essere pignorata, entro un massimo di 1/5. Facciamo un esempio pratico, per agevolare la comprensione di tale meccanismo. Tizio percepisce una pensione di 1.000 euro. Il pignoramento riguarderà la differenza tra l’ammontare dell’assegno (1.000 euro) e il minimo vitale (563,74 euro), cioè 436,26 euro.

Tale cifra può essere pignorata nella misura di un quinto (cioè del 20%). Di conseguenza, l’INPS tratterrà, ogni mese fino a compensazione del debito, 87,25 euro, per versarli al creditore. Nel caso di più creditori, è consentito il pignoramento di 2/5 dell’assegno pensionistico, a patto che i crediti appartengano a diverse categorie.

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