Redazione

Disclaimer

Privacy Policy

L’affitto in nero non registrato in questi casi è valido ed eviti lo sfratto

Foto dell'autore

Floriana Vitiello

L’affitto in nero non produce effetti legali. Ma ci sono due casi che rappresentano l’eccezione alla regola.

Quando parliamo di affitto in nero facciamo riferimento alla mancata registrazione del contratto e al mancato versamento dell’imposta di registro. In base a quanto stabilito dalla legge italiana, affinché un contratto di locazione sia valido è necessario che avvenga il versamento dell’imposta di registro.

Affitto in nero: quali sono i rischi?
Affitto casa in nero: quando ci si può proteggere dallo sfratto – ilovetrading.it

Il contratto di affitto è un accordo preso tra locatario e locatore. In base alle leggi attualmente in vigore il proprietario di casa che affitta l’immobile deve versare l’imposta di registro sulle annualità successive alla prima, affinché il contratto possa essere considerato valido. Tuttavia, il mancato versamento dell’imposta rende il contratto nullo.

Di conseguenza, in caso di morosità da parte dell’inquilino il locatore non ha la possibilità di agire contro di lui chiedendo un decreto ingiuntivo né una procedura di sfratto.

In un certo senso, l’inquilino che ottieni in affitto una casa senza stipulare un contratto oppure senza che questo venga registrato è tutelato dallo sfratto: nessun giudice può tutelare un locatore in presenza di un contratto che non ha valore dal punto di vista legale.

Scopriamo quali sono dei rischi dell’affitto in nero non registrato.

L’affitto in nero non registrato: un bene per l’inquilino, che non può essere sfrattato

In base ad una recente sentenza della Corte di Cassazione, c’è un caso in cui il contratto di affitto in nero, pur non essendo registrato, viene considerato valido ai fini legali. Questa sentenza ha lo scopo di contrastare il fenomeno degli affitti in nero.

Affitto in nero: quali sono i rischi?
Affitto in nero: ci sono due eccezioni alla legge in materia – ilovetrading.it

In base a quanto stabilito dall’articolo 1, del comma 346, della legge numero 311 del 2004 l’affitto non registrato è considerato nullo, di conseguenza non produce effetti. Pertanto, se le due parti dovessero rivolgersi ad un giudice per ottenere tutela contro l’altra non potrebbero far valere i propri diritti.

Di conseguenza, l’assegnazione di una casa con l’affitto in nero non registrato non ha alcuna validità dal punto di vista legale: il locatore non può tenere alcuna tutela dinanzi ad un giudice in caso di morosità dell’inquilino. Allo stesso tempo l’inquilino non ha la possibilità di ottenere tutela nei confronti del locatore che gli chiede di andare via o che non ha intenzione di riparare l’immobile o di restituirgli le spese sostenute.

Tuttavia, ci sono due casi in cui l’affitto non registrato è considerato valido:

  • registrazioni tardiva del contratto. In questo caso, la legge prevede un effetto retroattivo permettendo al contratto di esplicitare i suoi effetti fin dal giorno della sua originaria stipula.
  • Mancato versamento di alcune annualità dell’imposta di registro, successive a quelle iniziali.

In quest’ultimo caso, il reato commesso è di tipo fiscale e, dunque, non determina la mancanza di validità del contratto. Di fatto, la legge stabilisce la nullità del contratto di locazione in caso di mancata registrazione e di mancato versamento della prima imposta di registro, non di quelle successive.

Impostazioni privacy