L’assegno di mantenimento dei figli può essere aumentato nel corso degli anni? Ecco le ultime novità al riguardo.
Parafrasando un vecchio claim pubblicitario, l’assegno di mantenimento non è per sempre. Le condizioni di separazione e divorzio possono essere sempre riviste, se si verificano eventi tali da modificare la situazione economica delle parti. Nel caso dei figli, l’assegno di mantenimento va commisurato ai loro bisogni.
Come noto, con la crescita cambiano le esigenze e aumentano le necessità. Una recente sentenza della prima sezione civile della Cassazione segna una piccola svolta su questo fronte. Vediamo nel dettaglio cosa hanno deciso gli Ermellini con l’ordinanza n. 11724/2023 del 4 maggio scorso.
Un papà si è rivolto alla Suprema Corte per chiedere l’annullamento di una sentenza che aveva stabilito un assegno di mantenimento di 800 euro per la figlia minore, con l’onere delle spese straordinarie ripartito tra i genitori (per il 40% a carico della madre e per il 60% del padre). Ma gli Ermellini gli hanno dato torto: a loro giudizio, la Corte d’appello si è adeguata ai principi stabiliti dalla giurisprudenza, applicando il principio di proporzionalità tra i redditi dei genitori e considerando le esigenze e il suo tenore di vita del figlio.
La Cassazione ha inoltre ribadito un precedente fondamentale: le necessità economiche di un figlio aumentano con la sua crescita, e questo è un dato di fatto che non necessita di specifica dimostrazione. La logica conseguenza è che si deve procedere a un proporzionale adeguamento dell’assegno di mantenimento. Quanto alle spese straordinarie, la Corte ha confermato che non vanno necessariamente divise in parti uguali tra i genitori, bensì devono essere ripartite proporzionalmente in base al reddito.
Nel caso in specie, la Corte ha tenuto poi conto del fatto che la madre aveva la custodia della figlia e provvedeva alle sue necessità. Altro punto fondamentale è la decisione sulle spese straordinarie: non occorre un accordo preventivo tra i genitori, ma in caso di contrasto e rifiuto di rimborso sarà il giudice a valutare se l’interesse del figlio è pregiudicato o meno.
Morale: le esigenze di cura, educazione, istruzione e assistenza, crescenti con l’età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell’art. 337 ter, comma 1, c.c., non possono ritenersi coperte e assorbite integralmente con l’assunzione del pagamento delle spese straordinarie: si deve provvedere a un proporzionale adeguamento dell’assegno di mantenimento.
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