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Estinguere il mutuo in anticipo: fai attenzione alle spese non rimborsabili, come funziona

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Marina Nardone

Che cosa accade nel momento in cui si riesce ad estinguere anticipatamente il mutuo? Ecco le spese che non verranno rimborsate.

Nel momento in cui si è in possesso di una grande somma di denaro, una buona idea potrebbe essere quella di estinguere il mutuo, riuscendo così finalmente a liberarsi del debito.

Cosa accade se si estingue un mutuo in anticipo
Estinguere un mutuo in anticipo. Ilovetrading.it

Un chiarimento, a questo riguardo, è stato fatto dalla Corte di Giustizia Europea la quale ha affermato che, in caso in cui il mutuo viene estinto anticipatamente, il consumatore ha la possibilità di avanzare una richiesta per farsi ridurre gli interessi insieme a tutti i costi inerenti alla durata del mutuo.

Le spese che non si riescono a recuperare nel momento in cui si estingue un mutuo in anticipo

Tra i costi “non scontati” troviamo le spese di istruttoria insieme alle spese di perizia legali che non vengono rimborsate se il mutuo si salda in anticipo.

Cosa accade se si estingue un mutuo in anticipo
Estinguere un mutuo- Ilovetrading.it

A questo riguardo si è pronunciata anche la Corte di giustizia Europea nel momento in cui è stato effettuato un ricorso contro Unicredit Bank Australia, affermando che il consumatore può, di diritto, estinguere il mutuo in anticipo.

Si tratta di una scelta che “non include i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato” a patto che “non costituiscano una remunerazione del creditore per l’uso temporaneo del capitale o per prestazioni che, al momento del rimborso anticipato, dovrebbero ancora essere fornite al consumatore”.

Ancora non è chiaro quale quota deve essere restituita al consumatore.
Attraverso la legge Bersani, non vi è nessun tipo di penale nel momento in cui il mutuo si estingue anticipamene.

Nonostante ciò, è importante dividere alcune situazioni. Nel caso in cui un mutuo è stato stipulato a seguito del 2 febbraio del 2007, non esistono penali anche se molto spesso l’estinzione può essere fatta solo dopo che è trascorso un preciso periodo di tempo.

Nel caso in cui invece il mutuo è stato stretto prima del mese di aprile del 2007, attraverso la legge Bersani, sono in previsione delle penali entro dei precisi tetti massimi:

  • per il mutuo a tasso variabile, se l’estinzione avviene prima del terzultimo anno della scadenza con una penale dello 0,5%;
  • nel caso in cui il mutuo viene estinto nel terzultimo anno, con una penale dello 0,2%;
  • nel caso in cui il mutuo viene estinto durante gli ultimi due anni, con una penale dello 0%;
  • nel caso in cui la penale del contratto è uguale o più alta del massimo consentito, la diminuzione sarà pari allo 0,2%.

Per quanto riguarda invece i mutui a tasso fisso quali sono stati stipulati a partire dal primo gennaio del 2001, la penale è prevista in caso di:

  • estinzioni durante la prima metà del periodo di ammortamenti con una percentuale pari all’1,9%;
  • estinzione durante la seconda metà del piano di ammortamento con una percentuale pari al 1,5%;
  • estinzione durante il terzultimo anno con una percentuale dello 0,2%;
  • estinzione durante gli ultimi due anni con una percentuale pari allo 0%.

Si tratta di casi in cui si applicano delle riduzioni le quali equivalgono allo 0,25% nel caso in cui la penale è uguale o più alta del 1,25%, oppure di una riduzione dello 0,15% nel caso in cui la penale risulta essere più bassa dell’1,25%.

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