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Carta del docente spetta anche ai precari con un minimo di supplenze pari a 150 giorni: le sentenze

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Greta Di Raimondo

A seguito del ricorso con Anief, due docenti precari si sono visti riconosciuti l’emolumento della “Carta docenti” dal Tribunale di Roma.

Recentemente in Italia, due docenti con contratto a tempo indeterminato avevano fatto ricorso grazie al supporto dell’Associazione nazionale insegnanti e formatori (Anief), rispettivamente per tre e cinque annualità di supplenze. A seguito della presentazione della domanda d’appello, il Tribunale di Roma, sezione terza lavoro, ha riconosciuto ai docenti le somme di 1.500 euro e di 2.500.

Per accedere al diritto della "Carta docenti", è necessario aver lavorato almeno 150 giorni lavorativi
Il Tribunale ha stabilito che il requisito minimo per accedere all’emolumento della “Carta docenti” è di 150 giorni lavorativi (www.ilovetrading.it)

A questo proposito, il Tribunale di Roma ha deliberato in merito alla prerogativa minima che deve valere per tutti i docenti che intendono avere accesso al compenso della cosiddetta “Carta del Docente”. Tale requisito stabilisce che l’insegnante, anche non di ruolo e a tempo indeterminato, deve aver svolto servizio per una durata minima di 150 giorni lavorativi.

Approfondendo la questione, il giudice del lavoro di Roma, nel pronunciamento della sentenza, ha fatto riferimento alla risoluzione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) del 18 maggio 2022, la quale aveva decretato che la “Carta del Docente” rappresenta, ai sensi della direttiva europea, una “condizione di impiego”. Inoltre, i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato devono essere trattati secondo le stesse modalità.

Cosa dice in particolare la sentenza del giudice?

Nella sentenza del giudice del lavoro di Roma, viene inoltre evidenziato che la formazione di un qualsiasi docente è, allo stesso tempo, un diritto e un vincolo funzionale al corretto svolgimento del servizio che viene offerto agli studenti. Dunque, esonerare i docenti precari, ossia supplenti, in modo preventivo dalla possibilità di godere della “Carta del Docente” è insensato, soprattutto se avviene senza aver valutato la frequenza del loro incarico.

 I lavoratori a termine e quelli a tempo indeterminato devono essere trattati in modo paritario
Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, i lavoratori a termine e quelli a tempo indeterminato devono essere trattati in modo paritario (www.ilovetrading.it)

Infine, in ultima istanza, un altro Tribunale del Lavoro, quello della Regione Siciliana, ha osservato che la somma prevista per la “Carta del Docente” dovrà essere corrisposta anche ai docenti di ruolo “part-time”, ossia che lavorano almeno il 50% del tempo pieno e pari a 5 mesi o 150 ore annuali, secondo quanto deliberato dal CCNL e dal OM 55/98. Questa è la motivazione secondo la quale, il Tribunale del lavoro di Roma ha convenuto di fissare un tetto minimo di 150 giorni lavorativi per avere diritto alla “Carta del Docente”.

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