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Assegno Unico: non lo può chiedere un solo genitore. Chiarimenti INPS

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Salvatore Dimaggio

Dall’INPS arrivano chiarimenti sull’Assegno Unico: non è vero che per la procedura basta un genitore.

L’Assegno Unico è sicuramente una delle grandissime novità introdotte dal governo e consente alle famiglie con figli di beneficiare di un contributo assai importante. Possono richiedere l’assegno unico tutti i nuclei familiari che abbiano figli entro i 21 anni. Il calcolo della cifra spettante a titolo di assegno unico viene fatto in base al numero dei figli. Ovviamente solo dei figli entro i 21 anni. I ragazzi dai 18 ai 21 anni dunque rientrano nel computo ai fini dell’assegno unico ma a determinate condizioni. Ma per l’assegno unico ripartito arrivano chiarimenti tra dall’INPS. Non stiamo assolutamente parlando del caso particolare dei genitori che non vivano più sotto lo stesso tetto perché separati o divorziati. Ma stiamo parlando nel caso in cui l’assegno unico non debba essere percepito da un unico genitore, ma vada diviso tra due genitori.

Evitare che venga dimezzato: la procedura

Il punto è che l’Assegno Unico ha sostituito tutta una lunga serie di interventi spesso contorti e contraddittori, per operare una grande semplificazione. Ma la questione che l’INPS desidera chiarire è come ripartire l’assegno unico e come evitare che venga dimezzato. Vediamo cosa ha precisato l’INPS. Se la domanda viene fatta da entrambi i genitori, ognuno riceverà il 50%. Ma cosa accade se la domanda di assegno unico viene posta soltanto da un genitore? Il singolo genitore riceverebbe soltanto il 50% dell’assegno unico, il che è chiaramente uno spreco. Dunque perché il singolo genitore riceva l’intero assegno unico è necessario che nella procedura intervenga anche l’altro genitore a confermare e ratificare che il genitore richiedente deve percepire l’intera somma.

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L’INPS precisa che se ciò non dovesse avvenire il richiedente ha diritto soltanto al 50% dell’assegno unico.

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Dunque perchè l’Assegno Unico venga percepito da un solo genitore ci deve essere il consenso dell’altro, manifestato all’INPS in modo chiaro.

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