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In caso di morte del lavoratore chi eredita il TFR accumulato e in corso? La risposta non è scontata

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Marina Nardone

A chi spetta il TFR di un lavoratore nel momento in cui questo passa a miglior vita? Ecco la risposta che per molti è incredibile.

Tra le cose che fanno parte del patrimonio ereditario, il TFR, lasciato da un lavoratore deceduto, non è tra queste e di conseguenza la sua ripartizione non segue, come per gli altri crediti, la successione.

Cosa accade al TFR alla morte di un impiegato
A chi spetta il TFR alla morte di un lavoratore – Ilovetrading.it

I crediti di un’eredità vengono considerati insieme come patrimonio e viene suddiviso secondo le quote spettanti agli eredi. Sebbene il meccanismo di suddivisione sia quasi simile, il TFR non fa parte dell’eredità. Nemmeno sul testamento è possibile scegliere liberamente chi eredita il TFR.

Chi eredita il TFR alla morte del lavoratore

Per la divisione del TFR, si deve fare affidamento all’art.2122 del Codice Civile secondo il quale alla morte del dipendente il datore di lavoro dello stesso deve corrispondere il TFR a:

  • coniuge;
  • figli;
  • parenti entro il 3° grado (solo in caso di conviventi o a carico del lavoratore);
  • affini entro il 2° grado (se conviventi e a carico del lavoratore).
Cosa accade al TFR alla morte di un impiegato
Chi eredità il TFR- Ilovetrading.it

In mancanza di questi soggetti, l’indennità di TFR dovrà essere ripartita secondo la successione legittima o il testamento. La rinuncia all’eredità non pregiudica il diritto di ricevere una quota di TFR e di contro, l’accettazione della quota non comporta l’accettazione dell’eredità dei suoi debiti.

A meno che i soggetti elencati sopra, non esistano, il TFR non segue il testamento; ne consegue che il lavoratore può scegliere a chi dare il TFR solo in mancanza di figli, coniuge o parenti affini indicati:

  • genitori e figli (1° grado)
  • nonni e nipoti (2° grado)
  • fratelli e sorelle (2° grado)
  • bisnonni e pronipoti (3° grado)
  • zii e nipoti (3° grado)

Per quanto riguarda gli affini, sono i parenti del coniuge e in particolare:

  • suocero e suocera (1° grado)
  • figli del coniuge (1° grado)
  • nonni del coniuge (2° grado)
  • nipoti del coniuge (2° grado)
  • Cognati (2° grado)

Riassumendo, se anche una di queste persone esiste ed è presente, non è possibile decidere autonomamente a chi dare il TFR, nemmeno da Testamento. Al contrario, se il lavoratore defunto non lascia nessun beneficiario, viene applicato il testamento. In caso di assenza di testamento, l’attribuzione segue la successione legittima fino al 6° grado. In ogni caso, il testamento può essere utile al fine di stabilire la ripartizione del TFR tra i vari beneficiari. Il lavoratore può scegliere liberamente a chi dare il TFR a meno che non ci siano le situazioni sopra descritte.

In caso di mancanza di testamento ma alcuni dei beneficiari sono presenti, la suddivisione seguirà la successione legittima ed in caso di disaccordo tra i beneficiari, deciderà un giudice.

Oltre alle persone sopra indicate, il TFR può essere richiesto anche dai creditori del defunto purché legittimati a farlo. Questo principio non è previsto dal Codice Civile ma la Cassazione pare sia orientata in tal senso.

Infine, una percentuale pari al 40% dell’indennità riferita agli anni di matrimonio, deve essere retribuita all’ex coniuge divorziato.

In che modo richiedere il TFR dopo la morte di un lavoratore

Tutte le persone aventi diritto possono richiedere la loro quota al datore di lavoro inviando una raccomandata a/r o pec allegando:

  • Dati del lavoratore;
  • data del decesso e certificato di morte;
  • rapporto di parentela;
  • dati per ricevere il pagamento;
  • documenti del beneficiario;
  • stato di famiglia del lavoratore;
  • atto notarile (per convivenza di parenti e affini);
  • copia di testamento o atto notarile di successione;
  • autorizzazione del giudice cautelare per i beneficiari minorenni;
  • busta paga o ultima certificazione unica del defunto.

È giusto sapere che il datore di lavoro non può compensare l’indennità dovuta con crediti tranne che per anticipi del TFR resi al lavoratore.

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