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Novità sulla prima casa under 36: la regola del prezzo-valore

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Salvatore Dimaggio

L’Agenzia delle Entrate sulla sua rivista ufficiale pubblica un chiarimento in merito alla questione delle agevolazioni sulla prima casa under 36.

Questo chiarimento riguarda il cosiddetto prezzo-valore. Il prezzo valore e la sua disciplina sono stati introdotti dalla legge numero 266/2005. In sostanza il prezzo-valore prevede che la tassazione relativa al trasferimento di un immobile venga conteggiata relativamente al valore catastale e ignorando la cifra inserita nell’atto di compravendita. In parole povere, le tasse vengono calcolate sul valore catastale e non su quanto effettivamente l’acquirente ha pagato l’immobile. Ciò si estende anche alle pertinenze dello stesso immobile. Ma la disciplina del prezzo-valore è applicabile in tutti i casi? Certamente no: essa è utilizzabile unicamente per gli immobili ad uso abitativo, utilizzati da persone fisiche e che non abbiano a che fare con attività commerciali o professionali.

Un chiarimento appena pubblicato

E veniamo al quesito che il contribuente ha sottoposto. Il quesito proposto all’Agenzia delle Entrate riguarda le agevolazioni prima casa under 36. In questa particolare situazione nella quale il contribuente beneficia di tutta una serie di agevolazioni appunto in virtù del fatto di stare acquistando la prima casa e di avere meno di 36 anni si può utilizzare la disciplina del prezzo-valore? Ricordiamo che per beneficiare queste agevolazioni ci sono una serie di paletti ad esempio per quanto riguarda l’Isee. L’Agenzia delle Entrate risponde di sì, dunque è possibile utilizzare la disciplina del prezzo valore, ma è utile che ciò sia stato indicato nell’atto di acquisto. Dunque proprio nell’atto di acquisto si dovrà indicare che si vuole utilizzare questo particolare tipo di disciplina.

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Tuttavia il mondo dell’immobiliare è turbato dai controlli retroattivi che il decreto anti frodi ha imposto e che poi sono stati eliminati, ma solo in parte.

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Ve ne parliamo degli articoli linkati in questa parte dell’articolo.

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